Ricorso Inammissibile: Quando le Censure Generiche non Superano il Vaglio della Cassazione
Il giudizio di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per questo motivo, non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono generici, astratti o meramente riproduttivi di argomenti già vagliati. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa dinamica.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, co. 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di stupefacenti. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali censure contro la decisione di secondo grado, sperando in una riforma della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha fondato il proprio ricorso su due pilastri: la mancata disapplicazione della recidiva e l’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di un esame nel merito, conducendo a una declaratoria di inammissibilità.
La Censura sulla Recidiva
Il primo motivo di ricorso contestava la decisione dei giudici di merito di applicare l’aggravante della recidiva. Secondo la Suprema Corte, tale censura si è rivelata del tutto generica. L’imputato, infatti, non si è confrontato specificamente con le argomentazioni logiche e corrette della sentenza impugnata. I giudici di appello avevano chiaramente motivato la loro scelta basandosi sui precedenti penali del ricorrente, i quali denotavano una ‘accresciuta capacità a delinquere’ e una ‘maggiore pericolosità sociale’. Limitarsi a contestare l’applicazione della recidiva senza smontare punto per punto tale ragionamento rende il motivo d’appello debole e, in ultima analisi, inammissibile.
La Critica al Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, ha subito la stessa sorte. La Corte ha rilevato come la doglianza fosse non solo generica, ma anche riproduttiva di questioni già adeguatamente esaminate e respinte in appello. La sentenza impugnata aveva dato atto della congruità della pena, commisurandola attentamente alla gravità del fatto specifico e alla personalità dell’imputato. Riproporre la stessa critica in Cassazione senza addurre nuovi e specifici elementi di diritto equivale a chiedere un riesame del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso si limitano a censure generiche, astratte o che ripetono pedissequamente quanto già detto nei gradi di merito, essi non assolvono alla funzione di critica vincolata e specifica richiesta dalla legge.
La Corte ha quindi stabilito che, essendo i motivi privi della specificità richiesta, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La genericità delle censure impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, trasformando l’impugnazione in un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una cospicua somma, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio di legittimità concreto nella sentenza impugnata. Le critiche generiche e ripetitive non solo sono destinate al fallimento, ma comportano anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati, relativi alla recidiva e all’eccessività della pena, sono stati ritenuti generici e riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
L’imputato contestava due punti principali: la mancata disapplicazione dell’aggravante della recidiva e l’eccessività del trattamento sanzionatorio che gli era stato inflitto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Santoro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, si limita a generiche censure e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito , là dove da’ atto dei precedenti penali del ricorrente che denotano un’accresciuta capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta, altresì, oltre che generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito / là dove si da atto della congruità della pena, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (v. in particolare pp. 3-4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025