Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e la Recidiva Pesa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e giuridicamente fondati, specialmente quando si contestano valutazioni di merito come il bilanciamento tra circostanze aggravanti, quale la recidiva, e le attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale (evasione). L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso processuale dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non era proponibile secondo le regole procedurali. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Genericità e la Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i motivi addotti nel ricorso sono stati giudicati come ‘censure generiche’ e ‘manifestamente infondate’. La legge richiede che un ricorso in Cassazione non si limiti a una generica contestazione della sentenza impugnata, ma individui con precisione i vizi logici o giuridici in cui sarebbe incorso il giudice di merito. In questo caso, i motivi non superavano tale soglia di specificità.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come le questioni sollevate fossero già state correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In particolare, il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale riguardo a due aspetti cruciali:
1. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: La difesa contestava la decisione di non considerare le attenuanti più importanti dell’aggravante della recidiva. La Corte ha ritenuto la valutazione del giudice d’appello corretta.
2. La sussistenza della recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.): La Corte d’Appello aveva giustificato la presenza e la rilevanza della recidiva non solo sulla base dei numerosi precedenti penali del ricorrente, ma anche valorizzando la sua ‘manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni’ che gli erano state imposte. Questo comportamento dimostrava una particolare inclinazione a delinquere che giustificava un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso basato su critiche generiche, che tenta di ottenere una nuova valutazione del merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per il ricorrente, le conseguenze sono severe: la sentenza diventa irrevocabile e si aggiungono ulteriori oneri economici. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare impugnazioni tecnicamente precise, focalizzate su vizi specifici della decisione e non su una generica doglianza sull’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, non consentiti dalla legge in sede di legittimità. In pratica, le critiche alla sentenza precedente non erano sufficientemente specifiche e giuridicamente pertinenti.
Quale ruolo ha avuto la recidiva in questa decisione?
La recidiva ha avuto un ruolo centrale. La Corte ha confermato la correttezza della decisione del giudice di merito di non far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.), basandosi sui numerosi precedenti penali e sulla ‘manifesta insofferenza’ del ricorrente verso le regole.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIMA( PERU’) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla l in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre c manifestamente infondate;
considerato che entrambi i motivi risultano essere stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ch motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in ordine alla mancat prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, che sulla sussistenza del recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., valorizzando oltre ai numeros diversi precedenti penali anche la manifesta insofferenza del ricorrente al rispe delle prescrizioni impostegli (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata.)
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024.