Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Affrontano il Cuore della Sentenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7842/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di impugnazione generici, che non si confrontano direttamente con la ratio decidendi della decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sull’importanza di redigere atti di appello specifici e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte a seguito della conferma, da parte della Corte di Appello, di una condanna per il reato di cui all’art. 491 del Codice Penale (falsità documentale). È interessante notare che, nel corso del giudizio di merito, l’imputato era stato assolto da altre accuse di truffa e prosciolto per prescrizione per i reati di falso commessi in un periodo precedente.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1.  Assenza di prova sulla falsità delle sottoscrizioni: Si lamentava la mancata disposizione di un accertamento tecnico peritale sulle firme contestate.
2.  Mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessiva severità della pena: Si contestava la decisione del giudice di merito di non applicare le attenuanti e di aver inflitto una pena troppo aspra.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, definendole manifestamente infondate e, nel primo caso, generiche.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella spiegazione del perché il primo motivo di ricorso fosse inaccettabile. La Corte di Appello aveva fondato la prova della contraffazione non su una perizia, ma sulle dichiarazioni della persona offesa. La difesa, nel suo ricorso, ha criticato l’assenza di un accertamento tecnico senza però contestare la logicità e la validità del ragionamento alternativo seguito dal giudice, ovvero la sufficienza della prova testimoniale. In pratica, il ricorso non ha attaccato la vera ratio decidendi della sentenza.
Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della decisione che si contesta. Criticare un elemento (l’assenza di perizia) ignorando quello fondante (la prova testimoniale) rende il motivo generico e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha semplicemente ribadito due principi consolidati:
–   Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
–   La determinazione dell’entità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, purché la sua scelta sia adeguatamente motivata, come la Corte ha ritenuto fosse stato fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per ogni difensore: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e mirata delle motivazioni della sentenza che si intende criticare. Non è sufficiente presentare argomenti astratti o alternativi, ma è necessario demolire, sul piano logico e giuridico, il percorso argomentativo seguito dal giudice. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché il primo motivo era generico. Non si confrontava con la reale motivazione (ratio decidendi) della sentenza d’appello, la quale basava la prova della falsificazione sulla testimonianza della persona offesa e non su un accertamento tecnico.
È sempre necessaria una perizia per provare la falsità di una firma?
Secondo quanto emerge dalla decisione, non necessariamente. In questo caso, i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa per provare la contraffazione, e la Cassazione ha ritenuto logico tale percorso argomentativo, non specificamente contestato dal ricorrente.
Su quali basi il giudice può negare le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione ha confermato che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di una disamina analitica di ogni possibile circostanza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7842  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato ia condanna del predetto imputato in ordine al rato di cui all’art. 491 cod. pen. per i fatti commessi dopo il 10 gi 2015; mentre ha assolto il medesimo imputato dai reati di truffa e lo ha prosciol da quelli di cui all’art. 491 cod. pen. commessi nel periodo antecedente perch estinti per prescrizione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’assenza di prova i ordine alla falsità dele sottoscrizioni perché non sarebbe mai stato disposto accertamento sul punto, è generico, poiché non si confronta con la ratio decidendi che, senza cadute di logicità, trae la prova della contraffazione dalle dichiaraz della persona offesa;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena manifestamente infondato in quanto:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dinieg delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte d giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto ne specie (si veda pag. 4);
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di meri che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024