Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulle Prove e i Motivi Generici
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua ammenda. La decisione offre spunti fondamentali sulla gestione delle prove testimoniali e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Questo caso dimostra come la negligenza procedurale e la presentazione di motivi di appello generici possano avere conseguenze fatali per l’esito del giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna per il reato di minaccia, confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le proprie doglianze a tre motivi principali. Il primo motivo contestava la decisione del giudice di dichiarare la decadenza dalla prova testimoniale di un teste della difesa, non citato nei termini. Il secondo motivo lamentava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovare l’istruttoria per sentire un altro testimone. Infine, il terzo motivo denunciava generici vizi di motivazione della sentenza impugnata.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili per diverse ragioni, ciascuna delle quali evidenzia un principio cardine della procedura penale.
Il Primo Motivo e il Ricorso Inammissibile: La Decadenza dalla Prova Testimoniale
Sul primo punto, i giudici hanno qualificato il motivo come generico e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato secondo cui la mancata citazione di un testimone già ammesso comporta la decadenza della parte dal diritto di avvalersi di quella prova. Il termine per la citazione, infatti, è inserito in una sequenza procedimentale che non tollera ritardi o rinvii dovuti a mera negligenza delle parti. Ha quindi natura perentoria. La corretta applicazione di questo principio giuridico (una quaestio iuris) da parte del giudice di merito rende irrilevante un eventuale difetto di motivazione su questo specifico punto.
Il Secondo e Terzo Motivo: Genericità e Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. Il ricorrente non aveva spiegato le ragioni dell’assoluta indispensabilità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Anzi, la richiesta sembrava avere un carattere meramente esplorativo, non finalizzato a risolvere un dubbio decisivo. Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo ai vizi di motivazione, la Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, tali vizi non possono essere fatti valere nel giudizio di legittimità per i reati di competenza del giudice di pace. Si tratta di un limite specifico che mira a definire l’ambito del controllo della Cassazione in questi procedimenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di ricorso inammissibile sono dunque strettamente procedurali e riaffermano principi fondamentali. Primo, la diligenza processuale è un onere imprescindibile per le parti; la negligenza, come la mancata citazione di un teste, si traduce nella perdita di un diritto processuale. Secondo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici, non generici o esplorativi, e devono indicare chiaramente il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche a supporto. Terzo, esistono limiti oggettivi al tipo di censure che possono essere sollevate in Cassazione, specialmente per i procedimenti che originano dalla giustizia di pace.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito per la difesa: la preparazione di un ricorso per Cassazione richiede massima attenzione e rigore tecnico. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario articolare le proprie ragioni in motivi specifici, pertinenti e ammissibili secondo le strette maglie del giudizio di legittimità. La superficialità o la genericità nella stesura del ricorso non solo ne causano l’inevitabile inammissibilità, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede se la difesa non cita un testimone ammesso entro i termini previsti?
La parte perde il diritto a far sentire quel testimone. La giurisprudenza costante ritiene che il termine per la citazione dei testimoni sia perentorio e la sua inosservanza, dovuta a negligenza, comporta la decadenza dalla prova.
È possibile chiedere di sentire nuovamente un testimone in Cassazione?
No, la rinnovazione dell’istruttoria in Cassazione è un evento eccezionale. In questo caso, la richiesta è stata respinta perché ritenuta generica e di carattere esplorativo, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l’assoluta indispensabilità di tale testimonianza per la decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati giudicati generici, manifestamente infondati o non consentiti dalla legge per il tipo di procedimento. In particolare, la Corte ha sottolineato la negligenza nella gestione della prova testimoniale e l’inammissibilità della censura sui vizi di motivazione per i reati di competenza del giudice di pace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GRANDE COGNOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia.
Rilevato che il primo motivo di ricorso deve ritenersi generico e manifestamente infondato nella misura in cui la ricorrente non precisa per quali ragioni il teste dichiara decaduto non sarebbe stato superfluo e comunque non tiene conto dell’orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità per cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (ex multis Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758). Trattandosi di quaestio iuris correttamente risolta dal giudice è dunque irrilevante il difetto di motivazione sull’eccezione difensiva (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, COGNOME e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Rilevato che anche il secondo motivo è generico, posto che la ricorrente non ha evidenziato le ragioni dell’assoluta indispensabilità della rinnovazione dell’istruttor dibattimentale richiesta, prospettando al contrario il carattere sostanzialmente esplorativo della testimonianza di COGNOME NOME.
Rilevato che con il terzo motivo vengono denunziati vizi di motivazione indeducibili nel giudizio di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ar