Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso si crede che basti impugnare una sentenza per ottenere una nuova valutazione, ma non è così. Un ricorso inammissibile viene respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. Vediamo perché, analizzando un caso concreto che chiarisce i paletti imposti dalla procedura penale.
Il caso: un appello contro la sentenza di secondo grado
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di una grande città del Sud Italia, hanno presentato ricorso per Cassazione. I loro motivi erano di varia natura. Uno dei ricorrenti sollevava questioni prettamente procedurali: lamentava la mancata annotazione delle sue conclusioni difensive nella sentenza impugnata, la presunta irregolarità delle firme sul provvedimento e vizi nelle notifiche degli atti. Gli altri motivi, comuni a tutti i ricorrenti, contestavano la valutazione della loro responsabilità penale e, in via subordinata, l’applicazione del metodo mafioso e il trattamento sanzionatorio.
La decisione della Suprema Corte: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha analizzato nel dettaglio se gli imputati fossero colpevoli o innocenti, ma si è fermata prima, valutando la correttezza formale e sostanziale dei ricorsi stessi.
Le motivazioni dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni dei ricorrenti. In primo luogo, ha definito ‘manifestamente infondati’ i motivi procedurali. Ha chiarito che la mancata trascrizione delle conclusioni in sentenza non costituisce motivo di nullità quando, come nel caso di specie, il giudice dimostra di aver comunque tenuto conto di tutte le doglianze difensive. Allo stesso modo, ha specificato che la validità della sentenza è garantita dalla firma del Presidente e del Relatore, essendo irrilevanti le semplici sigle apposte sulle pagine intermedie. Infine, le notifiche sono state giudicate del tutto regolari.
Per quanto riguarda i motivi sulla responsabilità, la Corte li ha etichettati come ‘privi di specificità’ e ‘aspecifici’. I ricorrenti, infatti, non avevano formulato critiche mirate contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di effettuare una terza valutazione dei fatti, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. Un ricorso che non si confronta analiticamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello è, per definizione, generico e quindi inammissibile.
Le conclusioni: l’importanza della specificità nel ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per ripetere all’infinito le proprie tesi, ma uno strumento per criticare in modo puntuale e specifico i presunti errori (di diritto o di logica) contenuti in una decisione giudiziaria. Preparare un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata, individuando con precisione i punti deboli della sua motivazione. In assenza di questa specificità, il rischio concreto è quello di incappare in una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, senza che il merito della propria posizione venga neppure discusso.
La mancata trascrizione delle conclusioni della difesa in sentenza ne causa la nullità?
No, secondo l’ordinanza, la mancata annotazione delle conclusioni non provoca alcuna nullità se il giudice dimostra di aver tenuto conto di tutte le doglianze difensive sollevate.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile per mancanza di specificità quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto, quanto ai motivi processuali dedotti da COGNOME NOME, che essi sono manifestamente infondati in quanto la mancata annotazione in sentenza delle conclusioni del ricorrente non provoca alcuna nullità nel momento in cui, come nella specie, la Corte ha mostrato di tenere conto di tutte le doglianze difensive, ancora reiterate in ricorso; che, per altro verso, la sentenza risulta firmata sia d Presidente del Collegio che dal relatore, non rilevando le sigle apposte nelle pagine intermedie; che, infine, le notifiche di tutti gli atti processuali e delle a risultano regolari;
ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 9-15 della sentenza impugnata);
che sono aspecifici anche i motivi subordinati dell’COGNOME NOME (cfr. fgg. 12 della sentenza impugnata a proposito dell’uso del metodo mafioso e del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore