Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non generici. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda una condanna per furto pluriaggravato, confermata in appello, e un successivo ricorso per cassazione bocciato per la sua evidente genericità.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la propria responsabilità penale e sollevando una questione relativa alla prescrizione del reato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorso si basava su due argomentazioni principali:
1. Una contestazione generica dei presupposti che avevano portato all’accertamento della sua responsabilità penale.
2. Un’eccezione, anch’essa formulata in modo generico, secondo cui il reato contestato si sarebbe ormai prescritto.
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. La Corte ha spiegato in dettaglio perché nessuna delle due doglianze potesse essere accolta.
La Carenza di Specificità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato definito “assolutamente generico”. L’imputata, infatti, si era limitata a contestare la propria colpevolezza senza però confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza costante, e come ribadito dalle Sezioni Unite (sent. Galtelli, n. 8825/2016), i motivi di ricorso devono possedere il requisito della specificità. Ciò significa che l’appellante deve indicare con precisione quali parti della decisione contesta e per quali ragioni giuridiche, instaurando un vero e proprio dialogo con la motivazione del giudice precedente. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse difese o a criticare genericamente la sentenza è, per legge, inammissibile.
L’Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha chiarito che il delitto di furto pluriaggravato, avendo natura permanente e essendosi protratto fino al 31 dicembre 2015, non era affatto prescritto. I giudici hanno specificato che, tenendo conto degli atti interruttivi del processo, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato solo il 30 giugno 2028. L’eccezione sollevata era quindi palesemente errata e non poteva trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica argomentata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente una generica lamentela o una riproposizione di argomenti già respinti. La mancanza di specificità porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo preclude una revisione del merito della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano assolutamente generici e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla prescrizione del reato?
La Corte ha ritenuto l’eccezione di prescrizione manifestamente infondata. Ha chiarito che il reato di furto pluriaggravato, protrattosi fino al 31 dicembre 2015, si prescriverà soltanto il 30 giugno 2028, in virtù degli atti interruttivi del procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31574 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che l’imputata, con il primo motivo, contesta in modo assolutamente generico, senza alcun confronto con le motivazioni della decisione impugnata, i presupposti per l’accertamento della propria responsabilità penale, con conseguente inammissibilità dell’unico motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, la ricorrente deduce – peraltro in modo generico – che il delitto ascritto si è prescritto;
Ritenuto detto motivo manifestamente infondato in quanto il delitto di furto, pluriaggravato ex artt. 625 n. 2 e 7 cod. pen., di natura permanente e protrattosi sino al 31 dicembre 2015, in ragione degli atti interruttivi si prescriverà solo nella data dei 30 giugno 2028;
Considerato che la memoria depositata dalla difesa della ricorrente non consente di pervenire a diverse conclusioni circa l’esito dei motivi di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024