Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7099/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di appello devono essere specifici e non generici. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi: la presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, l’eccessività della pena inflitta e la maturazione della prescrizione.
Analisi dei Motivi di Ricorso Respinti
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per l’intero ricorso. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
I primi due motivi, riguardanti l’intenzione di commettere il reato (elemento soggettivo) e la severità della sanzione, sono stati liquidati come ‘generici’. La Corte ha sottolineato che il ricorrente si era limitato a formulare delle censure astratte, senza confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni logiche e ben strutturate esposte nella sentenza impugnata. In pratica, non basta lamentare un errore, ma è necessario dimostrare specificamente dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nel suo ragionamento. La mancanza di questo confronto specifico rende il motivo generico e, quindi, il ricorso inammissibile.
La Questione della Prescrizione
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La difesa sosteneva che fosse decorso il tempo massimo per poter perseguire il reato. Tuttavia, la Corte ha effettuato un calcolo preciso che ha smentito questa tesi. Il reato era stato commesso il 24 luglio 2012. Al termine di prescrizione base di dieci anni (allungato in ragione della recidiva contestata), dovevano essere aggiunti ben 1183 giorni di sospensione del procedimento. Questo spostava la data di estinzione del reato al 19 ottobre 2025, rendendo l’eccezione del tutto priva di fondamento al momento della decisione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non individua vizi di legge specifici, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte con argomentazioni logiche dai giudici dei gradi precedenti, non può essere accolto. La Corte ha chiarito che l’onere del ricorrente è quello di ‘misurarsi’ con la decisione impugnata, demolendone la struttura logico-giuridica, e non semplicemente di esprimere un dissenso generico.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha avuto due conseguenze concrete per il ricorrente. In primo luogo, la condanna d’appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con rigore e precisione tecnica, pena la sua reiezione e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche, che hanno lo scopo di disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o prive di un solido fondamento giuridico.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, cioè non si confrontano specificamente con le argomentazioni logiche della sentenza impugnata, ma si limitano a censure astratte senza indicare precisi vizi di legge.
Come si calcola il termine di prescrizione quando ci sono state sospensioni?
Al termine di prescrizione base previsto per il reato (in questo caso, dieci anni) si devono sommare tutti i periodi in cui il processo è stato sospeso per cause previste dalla legge. La data di estinzione del reato viene così posticipata di una durata pari alla somma di tali periodi di sospensione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata, che diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7099  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35088/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell’elemento soggettivo per il reat contestato sono generiche, limitandosi a generiche censure, non misurandosi affatto con gl apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logi apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che neppure il secondo motivo di ricorso relativo all’eccessività trattamento sanzioNOMErio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescriziDne, oltre a non esse stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 24 luglio 2012 e che al termine decennale (in ragione della ritenuta recidiv ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) debbono aggiungersi giorni 1183 di sospensione, con conseguente consumazione del termine al 19 ottobre 2025;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e  della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024