Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3345 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 30/12/1991 avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Lette le conclusioni scritte del difensore
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2024, la Corte di appello di Catania ha confermato quella emessa il 18 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975 e 697 cod. pen., per avere detenuto, all’interno della propria abitazione, una pistola semiautomatica priva di matricola e sette cartucce GFL 7,65 mm, senza preventiva denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito l’assenza di motivazione circa l’applicazione, anche per la contravvenzione di cui al capo 2) della rubrica (relativo all’art. 697 cod. pen.) della pena detentiva in aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., in luogo di quella pecuniaria.
Essendo la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. punita con pena alternativa, il giudice della cognizione avrebbe dovuto spiegare per quale motivo ha deciso di applicare la pena detentiva anzichØ quella pecuniaria.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per non essere stata ridotta la pena, per la contravvenzione, nella misura della metà, ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e non di un terzo come operato dai giudici di merito.
Il motivo non potrebbe ritenersi precluso in sede di legittimità, stante l’intervenuta devoluzione al giudice di appello di uno specifico motivo di impugnazione riferito alla «eccessività della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 697 c.p.».
2.3. Con il terzo motivo Ł stata chiesta la correzione dell’errore materiale della sentenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., stante l’erronea indicazione del numero di notizia di reato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di operare l’aumento in continuazione per la contravvenzione contestata al capo 2) applicando la pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria.
La contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. Ł punita con pena alternativa e l’aumento sulla pena base per il piø grave delitto di cui all’art. 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975 Ł stato quantificato dalle conformi decisioni di merito nella misura di un mese di reclusione: la pena base di due anni e due mesi di reclusione e 3.000 euro di multa Ł stata aumentata a due anni e tre mesi di reclusione, ferma restando l’entità della multa.
Su tale pena Ł stata, infine, applicata la riduzione per il giudizio abbreviato.
Sul punto, le sentenze di merito hanno motivato richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e valorizzando, in particolare, la condotta, la personalità dell’imputato, i precedenti di cui al casellario e i carichi pendenti.
A fronte di tale motivazione, l’atto di appello si Ł limitato a censurare l’«eccessività della pena» con allegazione estremamente generica e, dunque, inammissibile.
Ciò rende inammissibile anche la correlata deduzione con il ricorso per cassazione (fra le molte, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Gali, Rv. 270316).
Il secondo motivo Ł, parimenti, inammissibile.
La questione, pure oggetto di recente rimessione alla decisione delle Sezioni Unite e in decisione alla prossima udienza del 27 febbraio 2025, Ł preclusa, come quella di cui al motivo precedentemente esaminato, stante l’irrituale devoluzione al giudice competente per l’appello del tema relativo al trattamento sanzionatorio che Ł stato sollevato con la generica eccezione (sopra riportata) limitata alla natura «eccessiva» dell’aumento di pena.
Deve essere ribadito che «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818).
Pertanto, non vertendosi in tema di pena illegale, la censurabilità del profilo presuppone un valido ricorso, a sua volta condizionato alla rituale proposizione della critica in sede di giudizio di appello.
Il terzo motivo Ł precluso, stante l’inammissibilità dei motivi di cui ai due punti precedenti.
Infatti, il potere di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione Ł esercitabile, dal giudice di legittimità, nel solo caso in cui sia
stato proposto un ricorso ammissibile.
In tal senso, Ł stato deciso, in fattispecie assimilabile a quella oggetto di esame in questa sede, che «il potere di rettifica dell’erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata Ł esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile» (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285067).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME