Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un appello basato su motivi vaghi e ripetitivi è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante una condanna per evasione, offre spunti importanti sulla necessità di formulare censure specifiche e pertinenti contro le decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Contro la sentenza della Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione su tre punti principali:
1. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
3. La quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
L’appellante sosteneva, in sintesi, che la sua condotta fosse di lieve entità e che la pena inflitta non fosse adeguata.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno rilevato che i motivi presentati non erano altro che una sterile riproposizione delle stesse doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa, secondo la Cassazione, non si era confrontata in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già valutati e disattesi con una motivazione logica e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi solidi, evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura dei motivi di ricorso. Essi sono stati qualificati come ‘generici’ e ‘meramente reiterativi’. Nel diritto processuale, non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza; è necessario indicare con precisione le parti della motivazione che si ritengono errate e spiegare perché. In questo caso, l’imputato non ha offerto nuovi spunti o contestazioni specifiche alla logica della Corte d’Appello.
Gravità della Condotta e Precedenti Penali
La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso la ‘particolare tenuità del fatto’. La condotta dell’imputato non era affatto lieve: egli aveva violato gli arresti domiciliari ‘numerose volte in un breve arco di tempo’. A peggiorare il quadro, durante una delle evasioni, aveva commesso anche un furto, come documentato da videocamere di sorveglianza. Inoltre, l’imputato era gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno specifico proprio per evasione. Questi elementi delineano una personalità e una condotta che ostacolano l’applicazione di benefici come quello previsto dall’art. 131-bis c.p.
Adeguatezza del Trattamento Sanzionatorio
Infine, anche la censura sulla quantificazione della pena è stata respinta. La Corte ha osservato che il trattamento sanzionatorio era stato ‘assai contenuto’, essendo stato fissato nel minimo, con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con aumenti limitati per la continuazione del reato. In altre parole, la pena era già il risultato di una valutazione mite da parte dei giudici di merito, tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che il diritto di impugnazione non può tradursi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per accedere al giudizio di legittimità della Cassazione, è indispensabile che il ricorso articoli critiche specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive rispetto a quelle già esaminate. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, si limitavano a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte in appello e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La ‘particolare tenuità del fatto’ è stata applicata in questo caso?
No, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata. La Corte ha ritenuto la condotta grave, considerando le numerose violazioni degli arresti domiciliari in un breve periodo, la commissione di un furto durante l’evasione e i numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui uno specifico per lo stesso reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4768 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4768 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
117/ RG 24594
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., sia in relazione all’elemento soggettivo e alla quantificazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono generici e meramente reiterativo di quelli d appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 2) e con i quali ricorrente non si misura in alcun modo, risultando che COGNOME non solo ha violato numerose volte, in un breve arco di tempo, la misura cautelare degli arresti domiciliari (si vedan accertamenti della videorsorveglianza), anche commettendo un furto, ma è gravato da numerosi precedenti di cui uno specifico. Inoltre, il trattamento sanzionatorio, nonostante la personali la condotta, risulta assai contenuto in quanto fissato nel minimo con applicazione del circostanze attenuanti generiche e limitati aumenti per la conitnuazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025