Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Insufficienti
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di primo grado. Le parti hanno la facoltà di impugnare la decisione, ma per farlo è necessario rispettare precise regole procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di un’impugnazione mal formulata, che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre spunti fondamentali sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti. L’episodio chiave vedeva la sostanza illecita gettata dal finestrino di un’automobile. Successivamente, l’imputato, insieme a un complice, era tornato sul luogo per tentare di recuperare quanto abbandonato. Proprio questo comportamento è stato uno degli elementi centrali per affermare la sua responsabilità.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi: la contestazione della sua responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati e ha concluso per la loro totale infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile: Un’Analisi Dettagliata
La decisione della Corte si basa su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali del ricorso. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Confronto
Il ricorrente contestava la sua corresponsabilità nella detenzione della droga. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato e generico. L’imputato, infatti, non si è confrontato concretamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, la quale aveva chiaramente evidenziato come il suo tentativo di recuperare lo stupefacente fosse prova di una “comune titolarità” della sostanza. La censura era, quindi, astratta e non idonea a scalfire la logicità della decisione impugnata.
Secondo Motivo: La Ripetitività della Censura
Con il secondo motivo, si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che si trattava di una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione adeguata, bilanciando gli aspetti che la difesa intendeva valorizzare con elementi di segno opposto, quali la gravità del fatto e, soprattutto, la “negativa personalità del ricorrente”, gravato da numerosi e specifici precedenti penali.
Terzo Motivo: L’Importanza della Specificità nelle Richieste
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva, è stato giudicato inammissibile perché la richiesta non era stata formulata in modo specifico e motivato nei precedenti gradi di giudizio. In sede di legittimità non è possibile introdurre questioni nuove che non siano state oggetto del dibattito processuale precedente.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi cardine della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice della legalità del provvedimento impugnato. Per questo, il ricorso deve essere specifico, pertinente e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte. La genericità, la ripetitività e la novità delle censure sollevate solo in Cassazione sono vizi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza ribadisce che il giudizio di merito, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione con critiche astratte, ma richiede un confronto puntuale con le ragioni della decisione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia evidenzia le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile. In primo luogo, la condanna diventa irrevocabile, con tutte le relative conseguenze esecutive. In secondo luogo, l’imputato subisce un’ulteriore condanna economica, ovvero il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La lezione per la difesa tecnica è chiara: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, individuando vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata e argomentandoli in modo rigoroso, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’impropria richiesta di riesame dei fatti.
Perché il primo motivo di ricorso sulla responsabilità è stato ritenuto infondato?
Il motivo è stato considerato manifestamente infondato e generico perché non si confrontava con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva evidenziato come il tentativo di recuperare la sostanza stupefacente dimostrasse una comune titolarità della stessa.
Per quale ragione non sono state concesse le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la decisione di non concedere le attenuanti generiche, dando un peso determinante alla gravità del fatto e alla personalità negativa del ricorrente, caratterizzata da numerosi precedenti penali specifici, ritenendoli prevalenti su altri aspetti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, la condanna contenuta nella sentenza impugnata diventi definitiva e il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33127 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME nato a BARI il 06/07/1993
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la responsabilità del ricorrente in ordine al concorso nella detenzione dello stupefacente buttato dall’auto, è manifestamente infondato e generico in quanto privo si alcun concreto confronto con le ragioni della decisione che hanno evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per una comune titolarità dello stupefacente che il COGNOME tentava di recuperare recandosi con il complice sul luogo ove poco prima era stato gettato dal finestrino dell’auto (pagg 1 e 2); che non deducibile in questa sede risulta la questione afferente alla destinazione a terzi della sostanza, aspetto su cui nessuna censura risulta essere stata formulata in sede di gravame;
rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che sono alla base della decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche e operare una riduzione di pena avendo effettuato da un canto, una motivata elisione degli aspetti che la difesa intendeva valorizzare, dall’altro assegnato determinante valenza alla gravità del fatto ed alla negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali anche specifici;
rilevato che indeducibile risulta il terzo motivo con cui si censura l’omessa sostituzione della pena detentiva, in assenza di specifica e motivata richiesta nei motivi di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025.