Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICENZA il 22/10/1977
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso dedicato alla mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 659 è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione (Sez.
2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della pronuncia impugnata, limitandosi a sostenere che la stessa non sia condivisibile;
il secondo motivo dedicato al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai, fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), come ha fatto la Corte di appello nel caso in esame, in cui ha evidenziato a tal fine i numerosi precedenti penali di cuu è gravato il ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente