Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di appello generici, che non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione, relativa a una condanna per esercizio abusivo della professione, per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall’articolo 348 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
L’imputato ha presentato due principali doglianze alla Suprema Corte:
1. Contestazione della responsabilità: Si censurava l’affermazione di colpevolezza, sia per quanto riguarda i fatti materiali sia per l’elemento soggettivo (cioè la consapevolezza e volontà di commettere il reato).
2. Mancata applicazione delle pene sostitutive: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso pene alternative alla detenzione.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità.
Analisi del ricorso inammissibile: la genericità dei motivi
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha definito le argomentazioni ‘generiche’. Invece di contestare punto per punto le motivazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve ‘misurarsi’ con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici errori logici o giuridici, non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nella Decisione
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente e correttamente motivato la decisione di non concedere le pene sostitutive. La ragione risiedeva in un ‘giudizio prognostico negativo’, basato sulla presenza di ‘importanti precedenti’ a carico dell’imputato. In altre parole, la storia criminale del soggetto non permetteva al giudice di formulare una previsione favorevole sul suo futuro comportamento, rendendo inopportuna la concessione di benefici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti non superavano il vaglio di specificità richiesto dalla legge. Il primo motivo era una mera riproduzione di argomenti già respinti, senza un confronto critico con l’apparato argomentativo della Corte territoriale. Il secondo motivo era manifestamente infondato, poiché la decisione di negare le pene sostitutive era stata giustificata in modo logico e coerente con la presenza di precedenti penali, elemento che legittima un giudizio prognostico sfavorevole. Di conseguenza, il ricorso non presentava alcun elemento valido per essere discusso nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità comporta due effetti immediati e gravosi per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un importante monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore, specificità e un’analisi critica della decisione impugnata. La semplice riproposizione di tesi difensive già sconfitte è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio e non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando.
La presenza di precedenti penali può impedire l’applicazione di pene sostitutive?
Sì, la Corte ha confermato che la presenza di importanti precedenti penali a carico di un imputato può giustificare un giudizio prognostico negativo, portando il giudice a negare la concessione di pene sostitutive al carcere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1859 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a MARSALA il 07/09/1972
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28371/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto del giudizio prognostico negativo determinato dalla presenza di importanti precedenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024