Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i paletti procedurali che non possono essere ignorati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello. L’imputato ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione: l’affermazione della sua responsabilità penale, la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, ha lamentato la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, accertando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre distinti pilastri argomentativi, ciascuno relativo a uno specifico gruppo di motivi di ricorso.
1. Ripetitività e Genericità dei Motivi Principali
Il primo punto critico evidenziato dai giudici riguarda i motivi relativi alla responsabilità, alla pena e alle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che tali motivi non introducevano nuove argomentazioni, ma si limitavano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Un ricorso che si limita a ripetere critiche già disattese, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
2. Mancata Specificità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo di inammissibilità ha riguardato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Secondo la Corte, il ricorrente si è limitato ad affermare in modo generico che ‘nulla osterebbe’ all’applicazione di tale istituto, senza però fornire argomentazioni specifiche e concrete per dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge. Un motivo di ricorso deve essere specifico, cioè deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
3. Manifesta Infondatezza del Diniego di Sospensione Condizionale
Infine, la Corte ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. La legge stabilisce limiti precisi di pena entro i quali questo beneficio può essere concesso. Nel caso di specie, la condanna a cinque anni di reclusione era nettamente superiore a tali limiti. Pertanto, la richiesta era palesemente priva di fondamento giuridico, rendendo anche questo motivo inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione deve essere redatta con la massima cura e specificità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare vizi di legittimità chiari e ben argomentati. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte Costituzionale. La lezione è chiara: la forma e la sostanza del ricorso sono inscindibili per accedere al giudizio di legittimità.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza individuare vizi di legge, oppure se le richieste sono manifestamente infondate, come nel caso di richiesta di un beneficio per cui mancano i presupposti normativi.
Cosa succede se la pena inflitta è superiore ai limiti per la sospensione condizionale?
Se la pena inflitta (nel caso specifico, 5 anni di reclusione) è superiore ai limiti massimi previsti dalla legge per la concessione della sospensione condizionale, il motivo di ricorso che ne lamenta il diniego è considerato manifestamente infondato e contribuisce a rendere il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4380  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PALA] NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a indicare che nulla osterebbe all’applicabilità dell’invocato istituto;
rilevato, inoltre, che il motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in ragione della pena inflil:ta al ricorrente (5 anni di reclusione), superiore ai limiti normativamente previsti per la concessione del beneficio in parola;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023