Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale, la cui impugnazione è stata respinta proprio per la genericità delle censure mosse alla sentenza di secondo grado.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un tragico evento accaduto nel gennaio 2016 in una grande città del nord Italia. Un giovane automobilista veniva ritenuto responsabile di un incidente stradale che, il giorno seguente, causava la morte di un’altra persona. Il Tribunale di primo grado lo condannava per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo).
Successivamente, la Corte di Appello, nell’ottobre 2022, riformava parzialmente la prima sentenza. Pur confermando l’impianto accusatorio e la condanna a 10 mesi di reclusione, applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di 8 mesi, sanzione che era stata omessa nel primo giudizio.
Il Ricorso per Cassazione e la sua Inammissibilità
Contro la decisione della Corte di Appello, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione e un’erronea valutazione della prova.
2. L’inosservanza o l’erronea applicazione della legge riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto non congruo.
Entrambi i motivi sono stati però giudicati inammissibili dalla Suprema Corte, portando alla conferma definitiva della condanna.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura
La Cassazione ha rilevato come il primo motivo di ricorso fosse formulato in maniera del tutto generica. La difesa, infatti, si limitava a lamentare un vizio di motivazione senza fornire specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria tesi. In ambito processuale, non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione sarebbero errate o illogiche e perché, confrontandosi analiticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
Il Secondo Motivo sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza sulla congruità della pena era generica a fronte di una motivazione della Corte d’Appello che aveva adeguatamente spiegato le ragioni della pena inflitta (10 mesi di reclusione), ritenendola proporzionata alla gravità dei fatti. Per quanto riguarda la sospensione della patente, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: tale sanzione è obbligatoria ex lege per il reato contestato. Pertanto, la Corte d’Appello aveva il potere e il dovere di applicarla d’ufficio, anche se omessa in primo grado, senza che ciò costituisca un errore.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, un ricorso inammissibile è tale quando non attacca specificamente i punti della decisione impugnata, ma si limita a riproporre questioni generiche già valutate o a sollevare critiche non supportate da argomenti giuridici pertinenti. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello nell’applicare d’ufficio la sanzione accessoria della sospensione della patente. Citando una propria precedente pronuncia (Cass. n. 13860/2020), ha chiarito che, essendo una conseguenza obbligatoria prevista dalla legge, la sua applicazione non è discrezionale e può essere disposta anche nel grado di appello.
le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Per gli avvocati, sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e specifici, che si confrontino punto per punto con la sentenza che si intende criticare. Per i cittadini, chiarisce che la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non è un mero formalismo, ma la conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, rendendo la posizione del ricorrente ulteriormente gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Mancavano di indicazioni specifiche sulle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle critiche mosse alla sentenza d’appello, sia riguardo alla valutazione delle prove che alla congruità della pena.
La sanzione della sospensione della patente poteva essere applicata in appello se non era stata decisa in primo grado?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è obbligatoria per legge (ex lege) per il reato di omicidio colposo stradale. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva il potere e il dovere di applicarla d’ufficio, anche se era stata omessa nella sentenza di primo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24 ottobre 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all’art. 589 commi 1 e 2 cod. pen commesso in Torino il 14 gennaio 2016 con evento morte il 15 gennaio 2016, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 8 e confermato nel resto.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e erronea valutazione della prova, è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile in quanto in maniera generica si duole del giudizio sulla congruità della pena, a fronte di una motivazione con cui la Corte ha spiegato che la pena individuata, pari a 10 mesi di reclusione, era proporzionata alla gravità dei fatti e che la sanzione amministrativa, omessa in primo grado., poteva essere applicata di ufficio in quanto obbligatoria ex lege (Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279138 – 01)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
ebbraio 2024
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