Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale. Non basta avere ragione nel merito, è fondamentale che l’atto di impugnazione rispetti precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità, precludendo ogni ulteriore esame della vicenda. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato, pur con qualche modifica, la condanna di primo grado a carico di cinque individui. Le accuse erano gravi: furto pluriaggravato in concorso e, per uno degli imputati, anche il reato di ricettazione. Insoddisfatti della decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, articolando le loro difese su due distinti binari.
Un primo ricorso, presentato singolarmente da uno degli imputati, contestava l’eccessività della pena inflitta. Gli altri quattro, con un ricorso congiunto, lamentavano invece un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa scelta non è entrata nel merito delle richieste, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero, per ragioni diverse, manifestamente infondati o irrimediabilmente generici.
Le motivazioni della Corte
Approfondiamo il ragionamento seguito dai giudici per ciascuno dei motivi di ricorso.
Per quanto riguarda la doglianza sull’eccessività della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena (la cosiddetta “graduazione”) è un potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione, valorizzando elementi come la pluralità dei reati commessi e l’elevato livello di organizzazione criminale. Pertanto, la semplice lamentela sull’entità della sanzione, a fronte di una motivazione logica e congrua, non costituisce un valido motivo di ricorso.
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha qualificato il motivo come “generico per indeterminatezza”. Gli appellanti, infatti, si erano limitati a criticare la decisione senza indicare quali specifici elementi di fatto, trascurati dai giudici d’appello, avrebbero dovuto portare a un esito diverso. La legge processuale (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) richiede che il ricorso indichi le ragioni di diritto e gli elementi fattuali a sostegno della richiesta. Un’impugnazione che non lo fa non permette al giudice di comprendere il nucleo della censura e di esercitare il proprio sindacato, risultando così in un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il successo di un’impugnazione in Cassazione non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di articolarle in modo specifico, chiaro e conforme alle norme processuali. Contestare la pena richiede la dimostrazione di un vizio logico nella motivazione del giudice, non una semplice richiesta di clemenza. Allo stesso modo, chiedere le attenuanti generiche impone di indicare precisamente quali fatti e circostanze meriterebbero una valutazione più favorevole. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La semplice percezione che la pena sia ‘eccessiva’ non è un motivo valido se il giudice ha fornito una giustificazione congrua basata sui criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.), come la gravità del fatto e l’organizzazione dimostrata.
Quali sono i requisiti per un valido motivo di ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 581 c.p.p., un motivo di ricorso deve essere specifico. Non può essere una critica generica alla sentenza, ma deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti contestati.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato. I ricorrenti non hanno specificato quali elementi concreti (es. comportamenti post-reato, condizioni personali, ecc.) il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare per concedere le attenuanti, limitandosi a lamentare la decisione senza fornire una base fattuale alla loro critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente modificato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 e 61 n.5 cod. pen.; inoltre NOME è stato riconosciuto colpevole anche del delitto ex art. 648 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con cui NOME COGNOME – con ricorso distinto dagli altri coimputati – contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato atteso che secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la sentenza impugnata che valorizza la pluralità di reati e la estrema organizzazione nelle modalità di esecuzione degli stessi unite alla circostanza che la pena base non è superiore alla metà del massimo edittale).
Rilevato che il primo e unico motivo congiunto degli ulteriori ricorrenti – con il quale gli stessi lamentano vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. anche in termini di equivalenza – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Icpnsigliere estensore GLYPH
Il Presidente