Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza n. 14553/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto quando i motivi sono generici e non supportati da prove adeguate. Questo caso evidenzia due principi cardine del diritto processuale penale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e l’onere dell’imputato di formulare censure specifiche e documentate.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Perugia, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui era stato condannato e un altro reato, giudicato separatamente con una sentenza già divenuta irrevocabile.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma complementari, che rafforzano la necessità di rigore nella presentazione dei ricorsi.
Il Primo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, esercitato in conformità ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione non è palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e coerente, rendendo la censura infondata e quindi il motivo del ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La Corte lo ha giudicato privo di specificità, un vizio che rende un ricorso inammissibile per definizione. L’imputato si era limitato a riproporre argomentazioni generiche, già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Ma l’elemento decisivo è stata una grave omissione: il ricorrente non aveva nemmeno allegato al ricorso la copia della sentenza irrevocabile con la quale chiedeva di applicare l’istituto della continuazione. Senza tale documento, era impossibile per la Corte valutare la fondatezza della richiesta, che si riduceva a una mera enunciazione di principio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (legittimità). Pertanto, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, a meno che non emergano vizi palesi di logica o di diritto.
Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione sulla pena era presente e non illogica. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la sua genericità e la mancanza di documentazione probatoria essenziale hanno impedito alla Corte di esercitare il proprio controllo. La mancata allegazione della sentenza precedente ha reso la doglianza astratta e non verificabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito per la difesa: un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso verso la decisione impugnata; è necessario individuare vizi specifici, argomentarli logicamente e, soprattutto, fornire tutti gli elementi documentali necessari a sostenere le proprie tesi. La genericità e la negligenza probatoria portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla determinazione della pena è stato giudicato inammissibile?
Perché la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, illogica o arbitraria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione sufficiente.
Qual è stata la ragione principale per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso?
La ragione principale è stata la mancanza di specificità. Il ricorrente ha usato argomenti generici, già respinti in appello, e, cosa fondamentale, non ha allegato la copia della sentenza irrevocabile necessaria per valutare la richiesta di applicazione della continuazione tra reati.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, la condanna diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Boscoreale il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d’appello di Perugia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla determinazione della pena e al manc:ato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omesso riconoscimento della continuazione tra i reati contestati e altro reato separatamente giudicato con sentenza irrevocabile, è privo di :specificità perché è fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella sesta pagina, dove la Corte ha evidenziato come l’imputato non avesse neppure provveduto ad allegare la copia
dell’altra sentenza (v. Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.