Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATrO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata COGNOME NOME, è privo di specificità perché è fondato su generiche doglianze in punto di fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonc all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione (si veda, in particolare, pag. 5);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l’onere argomentativo del giudice è stato assolto mediante il congruo riferimento alla violenza della condotta posta in essere dai prevenuti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi Sergi , nte NOME