Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve rispettare rigidi requisiti di specificità. Un ricorso inammissibile è proprio quello che fallisce in questo intento, venendo rigettato per vizi formali o per la genericità delle sue argomentazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza dei motivi possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: La Duplice Contestazione dell’Imputato
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione, in una lingua a lui comprensibile, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado. Tale mancanza, a suo dire, configurava un vizio di motivazione e una violazione di legge.
In secondo luogo, contestava la determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria), sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente motivato il mantenimento della sanzione nei minimi edittali, in violazione dei parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: La Questione della Traduzione degli Atti
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘generico ed estraneo ai motivi di appello’. Questa affermazione è cruciale: significa che la questione non era stata sollevata in modo specifico nel precedente grado di giudizio. Inoltre, i giudici hanno evidenziato come dalla stessa sentenza di primo grado emergesse chiaramente la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Un fatto, questo, mai contestato dal suo difensore di fiducia nelle sedi di merito. Di conseguenza, la doglianza è stata ritenuta non solo tardiva ma anche infondata alla luce degli atti processuali.
Il Secondo Motivo: La Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e logica per la pena inflitta, esaminando correttamente le argomentazioni difensive presentate. La Cassazione, non potendo riesaminare il merito della valutazione del giudice inferiore se non in caso di vizi logici evidenti, ha confermato la correttezza della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il primo principio è quello della specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente lamentare una generica violazione, ma occorre indicare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche della contestazione. Nel caso di specie, la questione della lingua era stata sollevata in modo vago e contraddittorio rispetto a quanto emerso nel processo. Il secondo principio riguarda i limiti del giudizio di legittimità della Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito; non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la motivazione sulla pena è stata giudicata sufficiente e non illogica, ogni ulteriore discussione è stata preclusa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere preparato con estrema cura e precisione. La genericità delle censure conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di concentrare le impugnazioni su vizi concreti e ben argomentati, evitando contestazioni esplorative o pretestuose.
Perché il motivo sulla mancata traduzione degli atti è stato respinto?
È stato ritenuto generico, estraneo ai motivi presentati in appello e smentito dal fatto, emerso nella sentenza di primo grado e mai contestato, che l’imputato conosceva la lingua italiana.
Per quale ragione la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della pena?
La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata riguardo alla dosimetria della pena era sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso viene rigettato senza un esame nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2192 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: 01JAXE6) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancata traduzione dei decreto di citazione giudizio, della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla Corte d’appello in una lingua comprensibile all’imputato, è generico ed estraneo ai motivi di appello; dal testo della sentenza di primo grado emerge altresì la conoscenza della lingua italiana, mai contestata dal difensore di fiducia nella sede di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed al mantenimento della stessa nei minimi edittali, secondo i parametri enunciati dall’art. 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore