Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di formulare ricorsi dettagliati e specifici. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo come la genericità dei motivi di appello abbia condotto a tale esito in un caso di violazione del Codice della Strada.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e condannato alla pena di un mese di arresto e 3.000,00 euro di ammenda. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su due principali doglianze:
1. Omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio: Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni alla base della quantificazione della pena inflitta.
2. Mancata applicazione di una pena sostitutiva: Si contestava la non applicazione di una sanzione alternativa al carcere, come previsto dalla legge n. 689/1981.
Entrambi i punti miravano a ottenere una revisione della pena, ritenuta ingiusta o eccessiva.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati dall’imputato erano “manifestamente inammissibili” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Il Collegio ha osservato che le decisioni dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già adeguatamente rappresentato e giustificato, con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici, sia la determinazione della sanzione sia la decisione di non applicare una pena sostitutiva.
Il problema del ricorso risiedeva nella sua formulazione: i motivi erano “del tutto generici e aspecifici”. In altre parole, il ricorrente non ha puntualizzato le specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle sue lamentele, né si è confrontato in modo adeguato con le argomentazioni già espresse nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica protesta, ma deve smontare punto per punto la logica giuridica della decisione che intende contestare. La mancanza di questa specificità rende il ricorso non meritevole di essere esaminato.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni per un esonero.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la precisione è essenziale. Chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve presentare argomentazioni solide, specifiche e pertinenti, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti del tutto generici e aspecifici. Non puntualizzavano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano le principali lamentele del ricorrente?
Il ricorrente lamentava l’omessa motivazione riguardo alla pena inflittagli (un mese di arresto e 3.000 euro di ammenda) e la mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47708 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2020 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinte doglianze, omessa motivazione circa il trattamento sanzioNOMErio inflittogli, nonché in ordine all mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione della sanzione inflitta e de mancata applicazione di una pena sostitutiva.
I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutt generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023