Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47317 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47317 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE SERIGNE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27/10/2021 – in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 30/3/2015, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. – riduceva la pena e confermava nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riferibilità della merce contraffatta al ricorrente. Evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del COGNOME – che ha attribuito la merce sequestrata a
tale NOME COGNOME, che era con lui in auto e si era poi dato alla fuga – afferm che detto soggetto non risulta censito in nessuna banca dati; che, inve trattasi di soggetto stabilmente presente sul territorio dello Stato, come si e dalla documentazione allegata; che, dunque, si è in presenza di un travisament della prova per omissione.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazion di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla prova della tutela penale marchio RAGIONE_SOCIALE. Contesta l’orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di secondo grado, che hanno ritenuto la registrazione dei marchi nel territorio de Stato in ragione della loro particolare notorietà ed in assenza di prova in s contrario.
Sotto altro profilo richiama la sentenza del Tribunale dell’Unione europe (Causa T-307/17 del 19/6/2019, RAGIONE_SOCIALE), che ha dichiarato «la nullità del marchio dell’Unione RAGIONE_SOCIALE, che consiste in tre strisce parallele applicat qualsiasi direzione» ed afferma che le scarpe a marchio RAGIONE_SOCIALE sono riconoscibili, dunque, note proprio per la presenza delle tre bande parallele poste di trave rispetto alla lunghezza della scarpa; che allora, almeno con riferimento a scarpe con detto marchio, grava sull’accusa l’onere di provare che il march riprodotto sulle scarpe in sequestro non fosse riconducibile a quello dichia nullo; che in conclusione nel caso di specie si è di fronte ad un travisame della prova per invenzione, essendo stata utilizzata una prova non acquisita processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 n primo motivo è inammissibile perché aspecifico.
Se è vero che NOME è soggetto presente sul territorio dello Stat munito di documenti di riconoscimento, per cui la Corte territoriale ha errato dichiararlo sconosciuto alle banche dati, è pur vero che la difesa non indica all’esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’ fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità.
In altri termini, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si l l’errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione de illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eve eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenz in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risu sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritie
Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la questione relativa alla identificazione del passeggero non risulta determinante, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato l’ulteriore e decisivo elemento costituito dalla condotta di guida tenuta dal NOME – che non si fermava all’alt intimato dai verbalizzanti, ma proseguiva la marcia eseguendo anche un sorpasso azzardato, accelerando nel momento in cui gli agenti operanti si ponevano all’inseguimento – concludendo quantomeno per il concorso nei reati.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fat o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. In particolare, il ricorrente si duole dell’adesione della Corte territoriale ad un determinato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro molto più recente, senza indicare le ragioni per cui nel caso oggetto di scrutinio i giudici avrebbero dovuto aderire all’altro orientamento, che risulta particolarmente datato.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtellì, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
1.2.1 Anche il secondo profilo di doglianza è inammissibile, perché non consentito dalla legge.
Ed invero, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254037 – 01). Nel caso di specie, risulta che la decisione del Tribunale dell’Unione europea invocata è intervenuta in data 19/6/2019, dunque, oltre due anni prima che fosse pronunciata la sentenza impugnata, di talchè la difesa avrebbe potuto sottoporre la questione alla Corte
territoriale con memoria scritta, tenuto conto che il giudizio di appello è stato celebrato ai sensi dell’art. 23 -bis D.L. 137/2020, conv. con legge del 18 dicembre 2020, n. 176. Orbene, non essendo stata investita della questione la Corte di appello, tale tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso non è in discussione il potere del giudice di attribuire ai fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto piuttosto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare una determinata questione se prima la stessa non è stata sottoposta al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della prova che il marchio apposto sulle scarpe in sequestro non fosse riconducibile a quello dichiarato nullo dal Tribunale dell’Unione europea, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sede della nuova doglianza.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.