Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per una violazione del Codice della Strada, sottolineando come la riproposizione di argomenti già vagliati o l’introduzione di nuove questioni in sede di Cassazione non siano consentite. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la prova della definitività di un precedente verbale di contestazione, elemento cruciale per la configurazione del reato. A suo dire, la sola testimonianza di un agente accertatore, che affermava l’assenza di impugnazioni registrate presso il proprio ufficio, non costituiva una prova sufficiente. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era palesemente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato come si trattasse della mera riproposizione di una censura già adeguatamente analizzata e respinta dalla Corte d’Appello con argomentazioni corrette. La Corte ha ribadito che la testimonianza dell’agente era una prova idonea, non esistendo una norma che imponesse esclusivamente una prova documentale. Inoltre, ha sottolineato come sarebbe stato onere dell’imputato produrre documentazione a discarico, come la prova di un’avvenuta impugnazione del verbale, se esistente.
La tardività della richiesta di non punibilità
Il secondo motivo ha subito una sorte analoga. La Cassazione lo ha definito “del tutto generico” e, soprattutto, proposto per la prima volta in sede di legittimità. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere avanzata nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello), dove il giudice può valutare concretamente i fatti. Introdurre tale richiesta solo in Cassazione, il cui compito è valutare la corretta applicazione della legge e non i fatti, rende la doglianza inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso è considerato ricorso inammissibile quando i motivi sono una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti, senza che vengano individuate specifiche criticità logico-giuridiche nella sentenza impugnata. Allo stesso modo, non è consentito introdurre nel giudizio di legittimità questioni nuove, che avrebbero dovuto essere sollevate e discusse nelle sedi appropriate, ovvero davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello. La funzione della Cassazione non è quella di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche sulla violazione di legge o su vizi di motivazione, e non può trasformarsi in un’occasione per ridiscutere il merito dei fatti o per sollevare tardivamente questioni non affrontate nei precedenti gradi di giudizio.
Come può essere dimostrata in un processo la definitività di un verbale di contestazione?
Secondo la Corte, la definitività può essere provata anche attraverso la deposizione testimoniale di un agente accertatore che attesti l’assenza di impugnazioni registrate, non essendo richiesta obbligatoriamente una prova documentale. L’onere di provare il contrario, ovvero l’avvenuta impugnazione, spetta all’imputato.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che tale richiesta è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità. Deve essere avanzata nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello), poiché richiede una valutazione dei fatti che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze legali quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 10 luglio 2023,1a Corte d’appello di Brescia ha conferm la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, che dichiarava COGNOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17 CdS.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, articola due motivi.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, riguardante fa prova della definitività dell’accertamento rigua la seconda violazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente va e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, co inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta’ Rv. 230634; sez. 4 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale aveva già evidenzi come la definitività dell’accertamento fosse stata dimostrata attraverso la depos dell’agente COGNOMECOGNOME COGNOME quale aveva riferito come, presso il proprio uffici risultasse alcuna impugnazione avverso il verbale di contestazione. La C aggiunge, con argomentazione immune di vizi, che non solo la deposizione doveva ritenersi prova idonea, non essendo prescritta da alcuna norma la necessità di documentale, ma che l’imputato ben avrebbe potuto produrre, quale prova discarico, la documentazione attestante l’avvenuta impugnazione del verbale.
Il secondo motivo, inerente alta mancata concessione della causa di non punibili cui all’art. 131 bis cod. peri., è del tutto generico nonché, comunque, proposto prima volta in sede di legittimità pur essendo proponibile nei gradi di merit conseguente GLYPH inammissibilità GLYPH della GLYPH doglianza.
(Sez. 6 , n. 36518 del 27/10/2020.Rv. 280118 – 02).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il C nsigliere lestensore
Il Presidehte