Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza dei motivi di impugnazione siano cruciali. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e che non introducano questioni nuove in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei gradi di merito per reati tra cui lesioni ed evasione, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso si fondava su tre principali doglianze:
1. Una critica generica alla valutazione della sua responsabilità per il reato di lesioni.
2. Una contestazione relativa all’uso di un’arma impropria.
3. Una lamentela sull’eccessività della pena, con particolare riferimento alla recidiva, al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione e al bilanciamento delle circostanze.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte Suprema.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (se la pena fosse giusta o se la responsabilità fosse fondata), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte fornisce una spiegazione chiara e didattica delle ragioni che portano a un esito di inammissibilità. Analizziamo i punti chiave che hanno portato a questa conclusione.
Motivi Generici e Mancanza di Confronto
Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo (responsabilità per le lesioni e trattamento sanzionatorio), la Corte ha rilevato la loro genericità. Il ricorrente si era limitato a richiamare le argomentazioni già esposte in appello, senza però confrontarsi specificamente con la puntuale e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale. In pratica, non basta ripetere le proprie ragioni; è necessario spiegare perché la decisione impugnata ha sbagliato nel rispondere a quelle stesse ragioni. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Il Divieto di Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
Il secondo motivo, relativo all’uso dell’arma impropria, è incappato in un ostacolo ancora più netto. La Corte ha osservato che questa specifica doglianza non era mai stata presentata come motivo di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Questo principio, noto come ‘devolutivo’, impedisce che una parte ‘salti’ un grado di giudizio, introducendo per la prima volta una lamentela davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali per chiunque affronti un’impugnazione penale. In primo luogo, la redazione di un ricorso deve essere un’operazione sartoriale, mirata a demolire le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, non una mera riproposizione di tesi già esposte. In secondo luogo, la strategia difensiva deve essere delineata fin dal primo grado di appello, poiché le questioni non sollevate in quella sede sono, di norma, precluse per sempre. Infine, un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto, ma un’azione che comporta conseguenze economiche concrete, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente per motivi procedurali, ad esempio se le censure sono generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, o se vengono sollevate questioni non precedentemente dedotte in appello.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di dedurre in Cassazione questioni che non siano state prospettate nei motivi di appello. Introdurre una doglianza per la prima volta in sede di legittimità la rende inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34888/23 Dechache
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. p altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure in tema di responsabilità per il reato di lesioni sono generic limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzament merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico appar argonnentativo;
Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evi dall’atto di appello;
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all’eccessività del tratt sanzionatorio (con particolare riferimento alla recidiva, alla attenuante della provocazione giudizio di bilanciamento) non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottat giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024