Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’esito di un processo non è mai scontato, ma le regole per contestare una sentenza sono chiare e inderogabili. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano fondamentali per superare il vaglio di ammissibilità. Quando ci si trova di fronte a un ricorso inammissibile, significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un ostacolo procedurale. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) e altro, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava la mancata applicazione di due circostanze attenuanti: quella per aver riparato al danno (art. 62 n. 6 c.p.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), oltre a contestare l’entità complessiva della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non hanno valutato se la pena fosse giusta o se le attenuanti dovessero essere concesse. Si sono fermati prima, riscontrando vizi insanabili nell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni che hanno portato a questa drastica conclusione. La Corte ha individuato due principali ragioni di inammissibilità.
1. Genericità e Aspecificità dei Motivi
Il primo profilo critico riguarda la natura dei motivi presentati. La Cassazione li ha definiti ‘generici’ e ‘a-specifici’. Questo accade quando il ricorso non instaura un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche vaghe. Secondo i giudici, il provvedimento della Corte d’Appello era motivato con ‘lineare e coerente logicità’, e il ricorrente non si era confrontato efficacemente con essa. In pratica, non basta dire di non essere d’accordo; bisogna spiegare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, basandosi su precise norme di legge o vizi logici.
2. La Proposizione di un Motivo Nuovo in Cassazione
Il secondo errore, ancora più grave dal punto di vista procedurale, è stato fatale. La Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione dell’attenuante per aver riparato il danno (art. 62 n. 6 c.p.) non era mai stata presentata nei motivi d’appello. La legge, in particolare l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, è molto chiara su questo punto: in Cassazione non si possono presentare motivi diversi da quelli già enunciati nell’atto di appello. Questo principio, noto come ‘divieto di nova’, serve a garantire la gradualità dei giudizi e a impedire che la Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, debba esaminare per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere discusse nei gradi precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque affronti un’impugnazione penale. La preparazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un rigore tecnico assoluto. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile far valere le proprie ragioni nel modo corretto. Le lezioni che possiamo trarre sono due: in primo luogo, ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, dettagliato e deve criticare in modo puntuale la motivazione della sentenza precedente. In secondo luogo, la strategia difensiva deve essere delineata sin dal primo grado di impugnazione, poiché le questioni non sollevate in appello non potranno, di regola, essere introdotte per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la logica della sentenza impugnata. Inoltre, uno dei motivi, relativo a una circostanza attenuante, è stato presentato per la prima volta in Cassazione, violando una precisa norma procedurale.
È possibile chiedere l’applicazione di un’attenuante per la prima volta in Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione motivi non enunciati nel precedente atto di appello. Le questioni devono essere sollevate nei gradi di merito.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il 02/03/1970
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23474/24 CADEI
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 368 cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen. nonché all’entità complessiva della pena, oltre che generici, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. non era stato neppure dedotto fra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024