Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica dalla Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima spiaggia nel processo penale, un’opportunità per far valere le proprie ragioni di fronte alla Suprema Corte. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci ricorda che la forma e la sostanza dei motivi di appello sono cruciali: un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme un caso emblematico che illustra i principi di specificità e novità dei motivi di gravame.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di impugnazione si concentravano su diversi aspetti: contestava la validità della motivazione della Corte d’Appello, ritenendola meramente apparente e un semplice ricalco della sentenza di primo grado. Inoltre, sollevava questioni relative al trattamento sanzionatorio, alle attenuanti e all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha concluso per la sua totale inammissibilità. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente.
Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo e più evidente difetto del ricorso risiedeva nella sua genericità. L’imputato si era limitato ad affermare la presenza di una ‘motivazione apparente’, senza però muovere una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva legittimamente fatto proprie le valide ragioni della sentenza di primo grado, creando un apparato motivazionale solido. Un ricorso efficace non può basarsi su mere asserzioni, ma deve demolire punto per punto il ragionamento del giudice precedente.
La Questione dei Motivi Nuovi
Un altro aspetto fatale per l’esito del ricorso è stata la proposizione di un motivo considerato ‘nuovo’. La Corte ha notato che una delle censure, relativa alle attenuanti generiche, non era stata menzionata nel riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza d’appello. La procedura penale impone un onere preciso: se il ricorrente ritiene che il giudice d’appello abbia omesso di considerare un motivo, deve contestare specificamente tale omissione. In assenza di questa contestazione, il motivo, se riproposto in Cassazione, viene considerato come introdotto per la prima volta, risultando tardivo e, di conseguenza, inammissibile. Si tratta di un tecnicismo procedurale fondamentale per evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una sede per riesaminare i fatti, ma per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre questioni non devolute al giudice del gravame. Nel caso di specie, il ricorrente non ha superato questa soglia. Le sue doglianze erano o troppo vaghe per essere prese in considerazione, o proceduralmente inammissibili perché nuove. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
Questa decisione offre una lezione chiara: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario articolare critiche mirate che mettano in luce vizi di legittimità o difetti motivazionali manifesti. Ignorare questi principi non solo vanifica l’impugnazione, ma espone il cliente a sanzioni economiche. La sentenza riafferma che un ricorso inammissibile è il risultato di un approccio difensivo superficiale e non conforme alle regole procedurali, un errore che può costare caro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in maniera generica e non argomentata, oppure quando vengono proposti motivi ‘nuovi’, cioè non sollevati correttamente nel precedente grado di giudizio.
È valido che una Corte d’Appello motivi la sua sentenza richiamando quella di primo grado?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che è una pratica legittima per una Corte d’Appello fare proprie le valide argomentazioni della sentenza di primo grado. Una contestazione a tale modalità deve essere specifica e non può limitarsi a definire la motivazione come ‘apparente’.
Cosa succede se un motivo d’appello non viene menzionato nel riepilogo della sentenza impugnata?
L’appellante ha l’onere di contestare specificamente tale omissione. Se non lo fa, e ripropone quel motivo direttamente in Cassazione, il motivo verrà considerato ‘nuovo’ e quindi tardivo e inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/10/1984
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile: in punto di responsabilità a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali della prima sentenza, per condividerne poi la significatività, si oppone la mera asserzione della presenza invece di una motivazione apparente, senza alcuna puntuale censura delle argomentazioni che emergono da una più che corretta motivazione, che, lo si ripete, fa proprie le argomentazioni, valide, e i dati della prima ( che rappresenta la detenzione di droga in luogo abitualmente adibito allo spaccio con suddivisione in dosi e possesso di banconote di piccolo taglio), cui nulla oppone il ricorrente. Anche le altre tematiche contestate, VI ordine al trattamento sanzionatorio alle attenuanti ex artt. 62-bis e 62 n. 4 e alla 1 fattispecie ex art. 131-bis c.p. sono proposte in maniera del tutto indeterminata, pressocchè 4 0e<) citate e non argomentate. Con conseguente genericità e quindi inammissibilità dei motivi. Si aggiunge che di contro i giudici motivano sui e redetZ,punti, che non sono censurati se non sotto tale profilo, e che il motivo sulle eneriche e' inammissibile anche perché nuovo alla luce del riepilogo dei motivi di gravame che non lo menziona. Si rammenta sul punto che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle itrinnnende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co sigliere estenso e
Il Presidente