Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22904 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tempestività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibili dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione);
che, peraltro, le censure difensive sono anche manifestamente infondate in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, anche qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148 d. Igs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è sempre quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen.; ciò che cambia è, infatti, il dies a quo della decorrenza di suddetto termine, non dovendosi avere riguardo al momento della piena conoscenza dell’illecito, ma piuttosto allo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Caci, Rv. 280993);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come avvenuto nella specie (si veda l’ultima pagina della sentenza);
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ritenuto che l’ulteriore motivo, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito i sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3 della motivazione);
che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, o:standovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.