Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rigoroso rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o di questioni mai sollevate nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché la specificità delle censure non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. Con il primo, lamentava la mancata acquisizione di una sentenza civile che, a suo dire, avrebbe potuto influenzare il giudizio. Con gli altri due motivi, contestava la legittimazione della persona che aveva sporto querela e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso. La decisione si articola su due binari argomentativi distinti, uno per ciascuna tipologia di censura mossa dalla difesa.
La Proposizione di Questioni Nuove
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché sollevava una questione – la richiesta di acquisizione di un documento – che non era mai stata oggetto dei motivi di appello. La Corte ha chiarito che il ricorso in cassazione non può diventare la sede per introdurre per la prima volta questioni che dovevano essere discusse nei precedenti gradi di giudizio. Anche una generica menzione nell’atto di appello non è sufficiente; la richiesta deve essere specifica e puntuale. In assenza di prove che tale istanza istruttoria fosse stata avanzata e rigettata in precedenza, la censura è stata ritenuta preclusa.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Il secondo e il terzo motivo, relativi alla legittimazione a proporre querela e alla mancata concessione dell’art. 131 bis c.p., sono stati giudicati inammissibili per la loro indeterminatezza. La difesa, secondo la Corte, si è limitata a enunciare una violazione di legge senza però confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. L’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale richiede che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In questo caso, le censure erano astratte e non permettevano al giudice di legittimità di individuare i presunti errori logico-giuridici commessi dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente articoli le proprie doglianze in modo chiaro e specifico, dialogando criticamente con la decisione che intende contestare. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche vaghe non adempie a questa funzione e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta, il ricorrente avesse l’onere di indicare gli elementi specifici alla base della propria censura, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni
La decisione in esame rappresenta un monito fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e specificità. Non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia o una violazione di legge. È necessario, invece, sezionare la sentenza impugnata, individuarne le presunte falle logiche o giuridiche e articolarle in motivi chiari e autosufficienti. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo vano lo sforzo difensivo e definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo sollevava una questione nuova, non presentata in appello, mentre gli altri due motivi erano formulati in modo generico e indeterminato, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata come richiesto dalla legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza di secondo grado erano astratte e non indicavano gli elementi di fatto e di diritto specifici su cui si basava la censura. In pratica, non permettevano al giudice della Cassazione di comprendere quali fossero i presunti errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è che il ricorso viene respinto senza che la Corte esamini il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Brindisi con la quale l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen.
Letta la memoria, pervenuta in data 14 febbraio 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando l’assenza dell’elemento costitutivo del delitto di furto in ordine all’altruità del bene e la conseguente mancanza di legittimazione a proporre querela.
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione all’omessa acquisizione della sentenza del Tribunale civile di Brindisi ex art.238 bis cod. proc. pen. – è relativa ad una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; né sono stati allegati verbali di udienza dai quali risulta che tale richiesta istruttoria sia stata specificamente avanzata.
Rilevato che il secondo motivo – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all’identificazione e la legittimazione a proporre querela- e che con il terzo e ultimo motivo di ricorso – con il quale l’imputato lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell’alt 131 bis cod. pensono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024