Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/08/1979
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di lamentando, in particolare, l’assenza di prova in ordine all’elemento oggettivo reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata no solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la comples delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudiz avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; nella specie, i giudici del m hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giurid (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019 Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente ripropost in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove, corretti argomenti logici e giuridici ed in conformità alle risultanze processu afferma la sussistenza del nesso di derivazione causale tra violen impossessamento che consente di ritenere pienamente integrato il delitto ascri all’odierno ricorrente);
osservato che I secondo motivo di ricorso – con cui si richiede l’applicazion della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al r cui all’art. 628 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente in base all’int pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale – non è consentito in sed legittimità, atteso che la questione, già proponibile in appello, non è prospettata, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione de conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Ro non massimata);
che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del pote dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenu non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in
cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputa nell’atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non
formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di f astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il gi
debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3,
10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 de
13/01/2015, COGNOME Rv. 263361 – 01);
nella specie, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato che,
la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello ed alle conclu de qua
difensive, il mancato riconoscimento dell’attenuante non risulta essere
stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere sta sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso (si vedano, in particolare
3 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione osservato
delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è manifestamente infondato poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza,
graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previ per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove correttamente si fa riferime alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato per negare l’applic delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.