Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Nuovi o Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate ai giudici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su questo tema, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della novità e della genericità dei motivi proposti. Questa analisi chiarisce perché la precisione e la coerenza argomentativa sono cruciali in ogni fase del giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale nel 2016, con cui un imputato era stato giudicato colpevole, in concorso con altri, di vari reati e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla confisca di beni per un valore ingente.
Successivamente, la Corte di Appello, con sentenza del 2024, ha parzialmente riformato la decisione. I giudici d’appello hanno dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati e, di conseguenza, hanno rideterminato la pena per il reato residuo (occultamento e distruzione di scritture contabili) in 1 anno e 8 mesi di reclusione, revocando anche la confisca.
Contro questa seconda sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello lamentando due principali vizi:
1. Vizio di motivazione sulla colpevolezza: L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la sua responsabilità penale per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili.
2. Vizio di motivazione sulla pena: Contestava sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia la quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’).
Tuttavia, come vedremo, la formulazione di questi motivi si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che l’impugnazione non aveva i requisiti minimi per essere esaminata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: la Novità della Doglianza
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la specifica argomentazione presentata in Cassazione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In appello, l’imputato si era limitato a negare genericamente di aver commesso il fatto. In Cassazione, invece, ha introdotto una doglianza più specifica sul ragionamento seguito dai giudici. Questo costituisce un motivo ‘nuovo’, che non può essere proposto per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Il principio è che la Cassazione valuta la correttezza della sentenza impugnata sulla base delle questioni già dibattute in appello.
Il Secondo Motivo: la Genericità dell’Eccezione
Anche il secondo motivo è stato bocciato, ma per la ragione opposta: la sua eccessiva genericità. Il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza indicare quali elementi favorevoli i giudici di merito avrebbero ignorato o valutato erroneamente. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e criticare puntualmente le parti della sentenza che si ritengono errate, fornendo al giudice gli strumenti per comprendere l’errore lamentato. Una critica generica non è sufficiente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato e per chiunque affronti un processo: le impugnazioni devono essere preparate con la massima cura. Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e, soprattutto, deve essere stato coltivato nei precedenti gradi di giudizio. Introdurre argomenti nuovi o formulare critiche generiche non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna a ulteriori spese.
Perché un motivo di ricorso è stato considerato ‘nuovo’ e quindi inammissibile?
Perché la specifica argomentazione sulla responsabilità penale non era stata sollevata nel giudizio di appello, dove l’imputato si era limitato a una generica negazione dei fatti. Le questioni non devolute al giudice d’appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’ riguardo alle attenuanti generiche?
Significa che il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti senza specificare quali elementi concreti e favorevoli (relativi alla sua condotta o personalità) il giudice avrebbe dovuto considerare. Una critica generica, priva di riferimenti specifici, non è sufficiente per contestare la decisione sulla pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRIGNANO il 29/03/1973
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 12 aprile 2016 con cui il Tribunale il Napoli aveva condannato NOMECOGNOME in concorso con altri, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione con confisca dei beni fino a concorrenza di C 2.884.072,00, in solido con i correi, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) dell’imputazione estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato residuo revocando altresì il provvedimento di confisca;
che per l’annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di occultamento e distruzione di scritture contabili;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla dosimetria della pena applicata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta inammissibile in quanto la doglianza in esame non aveva formato oggetto di gravame avendo in esso il Gallo semplicamente dedotto la circostanza di non aver lui commesso il fatto di tallMulla doveva la Corte territoriale motivare in ordine alla diversa doglianza ora proposta;
che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente i Giudici del merito;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
Il Consigliere esteCOGNOME sore- il Presidente