Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici nell’Appello Penale
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la genericità dei motivi di appello conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo concetto è stato al centro di un caso riguardante la cessione di sostanze stupefacenti, in cui la difesa aveva contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del lucro.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Alessandria per la cessione di hashish. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza d’appello per non aver concesso la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, ovvero la ‘speciale tenuità’ del danno o del lucro. Secondo la difesa, il profitto ottenuto dalla cessione, pari a cento euro, era da considerarsi particolarmente esiguo.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità dei motivi e la coerenza della valutazione di merito operata dai giudici delle precedenti istanze.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
I giudici di legittimità hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero del tutto generici. Essi non contenevano un confronto critico e argomentato con la decisione impugnata, limitandosi a riproporre una tesi difensiva già respinta. La Cassazione ha richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve scandire con precisione le critiche alle argomentazioni che fondano la sentenza contestata. In assenza di tale analisi, l’impugnazione si risolve in una mera lamentela, inidonea a innescare una reale revisione della decisione.
La Valutazione sulla ‘Speciale Tenuità’ del Profitto
Entrando nel merito della questione sollevata, la Corte ha ritenuto il ragionamento del giudice d’appello del tutto coerente e logico. La sentenza impugnata aveva specificamente valutato il corrispettivo di cento euro, concludendo che tale somma non integrasse il requisito della ‘speciale tenuità’. La Cassazione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se non in caso di manifesta illogicità, ha confermato la correttezza di tale conclusione, ritenendola non contraddittoria rispetto alle risultanze processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si concentra sulla natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Poiché il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità, ma si è limitato a una critica generica e a una diversa interpretazione dei fatti, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre evidenziato l’assenza di elementi che potessero giustificare una ‘assenza di colpa’ nella presentazione di un ricorso con tali caratteristiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi rigorosa e puntuale della sentenza impugnata, evidenziando in modo specifico le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. La semplice riproposizione delle proprie tesi non è sufficiente. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e privi di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, non riuscendo a individuare specifici vizi di legittimità.
Qual è stata la valutazione della Corte sulla ‘speciale tenuità del lucro’?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui un corrispettivo pattuito e percepito di cento euro per la cessione di stupefacenti non possiede il requisito della ‘speciale tenuità’ necessario per l’applicazione della relativa circostanza attenuante.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità e in assenza di una causa di non colpevolezza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4035  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Alessandria che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazioriale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’a rt.62 n.4 cod.pen. in ragione della speciale tenuità del lucro.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, tenuto conto della non speciale tenuità del corrispettivo pattuito e percepito per le cessioni (cento euro).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente