Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. La recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a riproporre vecchie argomentazioni o a chiedere un riesame dei fatti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una difesa ben strutturata.
I Fatti del Caso: La Bancarotta Fraudolenta
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto colpevole di aver occultato la documentazione contabile della sua azienda. Questo comportamento, secondo i giudici di primo e secondo grado, non era una semplice omissione, ma una scelta strategica finalizzata a impedire la ricostruzione delle vicende aziendali, in particolare il “passaggio” di beni e avviamento verso un’altra società riconducibile alla sua famiglia. La condanna era stata quindi confermata dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: Analisi sul ricorso inammissibile
L’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna e addebitando al ricorrente le spese processuali e un’ammenda.
Il Primo Motivo: Genericità e Richiesta di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo lamentava una presunta violazione della legge penale in relazione al giudizio di responsabilità. La Corte ha liquidato questa doglianza come una “pedissequa, quanto generica, reiterazione” di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse tesi senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano ampiamente motivato la condanna, evidenziando plurimi indici di fraudolenza: il contegno sfuggente dell’imputato e la strumentalità dell’occultamento dei libri contabili. Pertanto, il motivo di ricorso si risolveva in una richiesta, non consentita in sede di legittimità, di una nuova e diversa valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era logica e ben motivata, soprattutto alla luce dei “significativi precedenti penali” dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione di inammissibilità, ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, ha ribadito che il suo potere non consiste in una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito. Il sindacato di legittimità è confinato al controllo della corretta applicazione delle norme e della logicità della motivazione, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. In questo caso, i precedenti penali dell’imputato sono stati considerati un elemento decisivo e sufficiente per giustificare il diniego del beneficio.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario articolare critiche precise, che evidenzino vizi di legittimità (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non semplici richieste di riconsiderare le prove. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte o che cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripete gli stessi argomenti dell’appello?
Perché un ricorso deve contenere motivi specifici che critichino la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici. La semplice e generica ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è limitato al cosiddetto ‘sindacato di legittimità’, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OSPEDALETTO EUGANEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all’art. 216 primo comma n. 2 r.d. n. 267/42;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che laimenta inosservanza della legge penale con riferimento al giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragi che si risolvono nella pedissequa, quanto generica, reiterazione di quelle già dedotte in appel e puntualmente disattese dalla corte di merito, dunque non specifiche, soltanto apparenti ed in violazione del dovere di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 3 e 4 della sent. impugnata, a rigua dell’omessa ostensione della documentazione contabile, connotata da plurimi indici di fraudolenza, costituiti dallo sfuggente contegno del prevenuto e della strumentali dell’occultamento dell’impianto contabile all’impedimento della ricostruzione degli accadiment aziendali con precipuo riguardo al “passaggio” dei beni e dell’avviamento ad altra società comunque riconducibile alla famiglia RAGIONE_SOCIALE);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazion alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e a pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito;
rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, R 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.4 della sentenza impugnata, a riguardo dei significativ precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare i diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione;
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de(ciso il 6 dicembre 2023