Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente archiviato quando non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge. Analizziamo una vicenda processuale relativa a una condanna per guida in stato di ebbrezza per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un automobilista da parte del Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del Codice della Strada. La pena stabilita era di un anno di arresto e 3.000,00 euro di ammenda.
In seguito, la Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, ha confermato nel resto la sua responsabilità penale e la condanna.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali”.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione del diritto.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Il Collegio ha sottolineato come il motivo proposto dal ricorrente fosse del tutto generico e aspecifico. L’imputato, infatti, non ha puntualizzato le ragioni precise, in fatto e in diritto, della sua doglianza. Invece di evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello, ha tentato di sollecitare una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi in modo critico e dettagliato con le argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando l’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ben rappresentata, immune da vizi logico-giuridici e pienamente giustificativa sia del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato sia della congruità della pena inflitta.
Il motivo del ricorso, essendo formulato in termini vaghi, non ha permesso alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione, risultando manifestamente inammissibile. Di conseguenza, il tentativo di contestare la sentenza si è arenato per un difetto procedurale fondamentale: la mancanza di un attacco specifico e pertinente alla decisione di secondo grado.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Come stabilito dalla legge, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato a versare la somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è indispensabile formulare motivi di ricorso precisi, specifici e strettamente attinenti a questioni di diritto. La genericità e il tentativo di ottenere un nuovo esame dei fatti portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici e non specifici. Non indicavano errori di diritto precisi nella sentenza della Corte d’Appello, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dalla sentenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186, commi 2 lettera c) e 2-bis, del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31344 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/01/1975
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 maggio 2024, ha concesso a Suquillo NOME NOME COGNOME la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, nel resto confermando la sua condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025