Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il 19/06/1987
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, sono privi dei requisit di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una mera enunciazione, del tutto teorica, quanto alla ricorrenza di vizi motivazionali e violazioni di legge, in assenza di qualsiasi richiamo, sia pur minimo, al contenuto della decisione, del tutto priva di manifesta illogicità ed in assenza della lamentata violazione di legge, sicché la stessa non si presta a censure in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611 – 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01), le ragioni del loro convincimento, del tutto genericamente ed in modo aspecifico contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 12 sull’aspecificità dei motivi di appello e sul corretto richiamo alle argomentazioni del primo giudice in punto di responsabilità);
considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 12 sul mancato riconoscimento, anche in ragione della prognosi negativa, conseguente alla spiccata capacità a delinquere alla luce dei plurimi e specifici precedenti penali ed alla gravità del fatto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.