Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto per la mancanza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. Il caso riguarda un individuo condannato per truffa che ha visto la sua impugnazione terminare con una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione basando la sua difesa su tre distinti motivi: un presunto vizio di motivazione sulla sussistenza degli ‘artifici e raggiri’, il decorso del termine di prescrizione e l’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Cassazione e i Motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma ugualmente dirimenti. Questa analisi è fondamentale per comprendere i rigidi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo, relativo alla motivazione sulla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché non rappresentava una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il ricorso di legittimità non può essere una mera ripetizione di doglianze già esaminate, ma deve contenere una critica puntuale e mirata alle ragioni della decisione di secondo grado. Un motivo così formulato è considerato ‘apparente’ e, quindi, non specifico.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Prescrizione
Anche il secondo motivo, con cui si deduceva l’avvenuta prescrizione del reato, è stato respinto. La Corte lo ha ritenuto generico per indeterminatezza, in quanto privo degli elementi necessari, prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale, per consentire una valutazione. Inoltre, è stato considerato manifestamente infondato, poiché dagli atti processuali emergeva la contestazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica, una circostanza che incide notevolmente sui termini di prescrizione, allungandoli.
Terzo Motivo: L’Eccessività della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Infine, il terzo motivo, che contestava l’entità della pena, è stato dichiarato inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità. La graduazione della pena, infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione può sindacare tale valutazione solo in caso di motivazione assente, manifestamente illogica o contraddittoria, vizio che nel caso di specie non è stato riscontrato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi del ricorso inammissibile non hanno superato questo vaglio: erano o ripetitivi e non critici, o generici e privi di fondamento, o infine miravano a un riesame del merito non consentito in questa sede. Di qui la declaratoria di inammissibilità, che impedisce l’analisi nel merito del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia redatto con estremo rigore tecnico, formulando censure specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti o la contestazione di valutazioni di merito, come la quantificazione della pena, sono destinate a fallire. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse difese.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la contestazione sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere riesaminata solo se la motivazione è assente o palesemente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 330 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 330 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POGGIOMARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce il decorso del termine di prescrizione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, oltre che manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, risultando contestata al ricorrente la circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica;
considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 10 e 11 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.