Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discute più dei fatti, ma della corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi presentati non sono adeguati. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). L’imputato, dopo la condanna in primo grado presso il Tribunale, si era rivolto alla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo l’aggravante della recidiva e riducendo la pena, ma confermando la dichiarazione di colpevolezza.
Non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due principali motivi:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove.
2. Una critica analoga relativa alla determinazione della pena (il trattamento sanzionatorio), lamentando la violazione degli articoli 133 e 163 del codice penale.
L’Ordinanza della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti entrambi non ammissibili, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Vediamo perché ogni singolo motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: La Mera Ripetizione delle Censure di Merito
Il primo punto sollevato dal ricorrente, riguardante la valutazione delle prove, è stato giudicato dalla Corte come una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non aveva articolato alcun confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le stesse censure. Questo approccio è in contrasto con la funzione del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per una nuova valutazione dei fatti.
Il Secondo Motivo: I Limiti al Sindacato sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il giudice di legittimità non può intervenire su questa scelta, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, assolvendo così al proprio onere motivazionale e rendendo la censura inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione ha una funzione nomofilattica, ovvero di garantire l’uniforme interpretazione della legge, non di rivedere il giudizio di fatto compiuto nei gradi precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, e non limitarsi a riproporre le medesime questioni di merito già decise. L’ordinanza evidenzia come la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio dovere di motivazione, rendendo l’impugnazione priva di fondamento ammissibile.
Conclusioni: Le Regole per un Ricorso Efficace in Cassazione
Questa pronuncia serve da monito: per affrontare con successo il giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso che non siano una mera riedizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. È necessario individuare precisi errori di diritto o vizi logici macroscopici e argomentarli in modo specifico, confrontandosi puntualmente con la sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi di questioni già valutate dalla Corte d’Appello. Inoltre, le censure sulla quantificazione della pena non sono ammesse in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata.
È possibile contestare la quantificazione della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di arbitrio o se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVANUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 03/11/2021 dal Tribunale di Agrigento per avere escluso la contestata recidiva e così ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, come dal primo Giudice riqualificata la fattispecie originaria (in Ravanusa, il 16/04/2020).
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di verifica della prova ed alla sua valutazione) meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4), con il supporto di adegu argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcu specifico confronto; il secondo (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 133 cod. pen. e all’art. 163 cod. peri.), perché n sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine a trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o s assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano i fogli 4 e 5). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati d giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estelsorer
DEPOSITATA
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