Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti- atti, dai difensori di NOME COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti agli imputati, con particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa, al sussistenza della minaccia estorsiva e della condotta violenta, alla corretta indicazione della data dei commessi reati, nonché in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e no consentiti in sede di legittimità;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulsè da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che anche la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, inerendo all’esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214; Sez. 2, n. 35484 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 237805), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 6 sulla responsabilità e quelle seguenti sul trattamento sanzionatorio);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.