Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critichino in modo argomentato la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di non limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’ordinanza in esame analizza un caso di ricettazione, evidenziando i principi procedurali che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato sosteneva che la qualificazione del reato fosse errata e che, al massimo, avrebbe dovuto rispondere di furto. Inoltre, si doleva del rigetto della sua richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa.
Le Doglianze del Ricorrente e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato il suo appello su due motivi principali:
1. Errata qualificazione del reato: L’imputato ha contestato la sua responsabilità per la ricettazione, cercando di dimostrare di non essere l’autore del furto originario. Ha portato due argomentazioni: una discrepanza tra il luogo del delitto da lui indicato e quello riportato dalla persona offesa, e la presenza di alcuni beni, trovati in suo possesso, di cui non sapeva spiegare la provenienza, a suo dire a riprova che non tutti gli oggetti erano stati sottratti da lui.
2. Mancata motivazione sul rigetto della giustizia riparativa: L’imputato ha lamentato che l’ordinanza con cui era stata respinta la sua richiesta di avviare un percorso di giustizia riparativa (ai sensi dell’art. 129 bis c.p.p.) fosse priva di una motivazione adeguata.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun motivo.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Per quanto riguarda la contestazione sulla qualificazione del reato, la Corte ha stabilito che il motivo era indeducibile. Le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato perché l’imputato non potesse essere considerato l’autore del furto. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato “non specifico ma soltanto apparente”, in quanto non svolgeva la funzione di una critica argomentata contro la sentenza, ma si limitava a riproporre le stesse difese. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti.
Il Secondo Motivo: L’Inoppugnabilità del Provvedimento
Sul secondo punto, relativo alla giustizia riparativa, la Corte ha chiarito che il motivo era manifestamente infondato. La ragione è puramente procedurale: il provvedimento con cui un giudice nega l’accesso a un programma di giustizia riparativa non è impugnabile. Pertanto, non era consentito presentare un ricorso in Cassazione su questo specifico punto.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del nostro sistema processuale. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise nei gradi precedenti. Deve, invece, individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti fattuali, si trasforma in una richiesta di nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Inoltre, la Corte ha ribadito il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: un provvedimento può essere contestato solo se la legge lo prevede espressamente. Nel caso dell’ordinanza di rigetto della richiesta di giustizia riparativa, la legge non prevede tale possibilità, rendendo qualsiasi impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, nuove e pertinenti ai vizi di legittimità. La semplice riproposizione di argomenti di merito non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche. Infatti, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende, sanzionando così un uso improprio dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi generico e non specifico. Il secondo motivo, invece, contestava un provvedimento (il diniego alla giustizia riparativa) che per legge non è impugnabile.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo. Riproporre argomentazioni fattuali, come quelle sulla dinamica del reato, senza evidenziare un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica, porta all’inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 277 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAMALIO NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazi del reato di cui all’art. 648 cod, pen. nel reato di furto, è indeducibile perché fondato su che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che l’imputato non può rit autore del furto perpetrato ai danni della persona offesa in quanto: a) il /ocus commissi delicti indicato dal Tamalio diverge da quello riportato dal querelante; b) tra gli attrezzi che sono rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, ve ne erano altri due dei quali quest’ultimo n saputo fornire alcuna spiegazione in ordine alla loro provenienza, con ciò dimostrando che non tutti i beni sequestrati sono stati da lui sottratti;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata motivazion dell’ordinanza di rigetto della richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa ai dell’art. 129 bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il provvedimento de quo non è impugnabile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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