Ricorso Inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi specifici e di averli già sollevati nei precedenti gradi di giudizio. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di contestare tale decisione presentando un ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere il proscioglimento, sostenendo che dagli atti non emergessero elementi sufficienti a giustificare un giudizio di colpevolezza. La sua difesa, tuttavia, si è rivelata inefficace di fronte ai rigorosi requisiti richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione dei propri atti.
Motivi non Proposti in Appello
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il fatto che le questioni sollevate in Cassazione non erano mai state presentate alla Corte d’Appello. Nel precedente grado di giudizio, infatti, la difesa si era limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche, senza contestare nel merito la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove. Il giudizio di Cassazione non può diventare la sede per introdurre doglianze nuove che dovevano essere formulate prima.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il secondo punto, altrettanto cruciale, riguarda l’estrema genericità dei motivi addotti. Il ricorso faceva un generico riferimento a una presunta insufficienza probatoria, invocando il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, non conteneva alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata né una critica ragionata e puntuale alla motivazione dei giudici d’appello. Una critica così vaga non permette alla Corte di Cassazione di comprendere l’oggetto esatto delle censure, rendendo di fatto l’impugnazione non scrutinabile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente articoli una critica mirata, specifica e argomentata, mettendo in luce le esatte parti della decisione che ritiene errate e le ragioni giuridiche a supporto. Invocare genericamente l’assenza di prove sufficienti, senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello, si traduce in un atto non idoneo a introdurre un valido giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, sottolinea la necessità di una strategia difensiva coerente e completa sin dai primi gradi di giudizio. Le questioni che si intendono portare all’attenzione della Cassazione devono, di norma, essere state già sollevate in appello. In secondo luogo, evidenzia che la redazione del ricorso deve essere meticolosa: ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e contenere una critica puntuale e ragionata del provvedimento che si contesta. L’esito per il ricorrente è stato non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione che un’impugnazione superficiale può avere conseguenze economiche rilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto era stato formulato in modo del tutto generico, senza riferimenti specifici alla sentenza impugnata, e perché la stessa censura non era stata sollevata nel precedente atto di appello.
Cosa aveva chiesto il ricorrente nell’atto di appello originale?
Nell’atto di appello originale, il ricorrente si era limitato a chiedere la sola concessione delle attenuanti generiche, senza contestare nel merito la condanna.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7554 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 13/06/1976
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Massimo; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre a non essere stato formulato nell’atto di appello (ove si chiedeva solo la concessione delle attenuanti generiche), è espresso in modo del tutto generico e senza alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata, invocandosi il “proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio d addebitabilità degli episodi contestati”; esso, quindi, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello, non permettendo alla Corte di cassazione di percepire con esattezza l’oggetto delle censure.
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025