Ricorso Inammissibile: L’Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso non rispetta questi paletti, risultando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti, evitando di trasformare l’appello in un tentativo di riesame del merito.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Il caso in esame trae origine da una condanna per il reato di frode assicurativa, previsto dall’art. 642 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su quattro distinti motivi.
1. L’eccezione di Prescrizione
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, a causa di un presunto errore di calcolo nel rinvio di un’udienza. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché una verifica degli atti processuali ha smentito la ricostruzione presentata dalla difesa.
2. La Contestazione della Responsabilità Penale
Il secondo motivo mirava a contestare la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua colpevolezza. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e ben argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una “rilettura” delle prove è un’operazione non consentita in questa sede.
3. La questione del Risarcimento del Danno
Con il terzo motivo, si lamentava l’assenza di un nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e il danno risarcito alla parte civile (la compagnia assicurativa). Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza, giudicandola una mera ripetizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, la quale aveva correttamente individuato il danno nei costi sostenuti dalla compagnia per istruire la pratica relativa al sinistro fraudolento.
4. La Sospensione Condizionale della Pena
Infine, il ricorrente ha contestato la decisione di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale. Questo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente processuale: la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, l’appello. Non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione una doglianza che doveva essere formulata prima.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il ricorso è inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su pilastri consolidati della procedura penale. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. In questo caso, i motivi di inammissibilità sono stati plurimi e chiari.
In primo luogo, la Corte ha riaffermato che il suo compito non è quello di un “terzo grado di merito”. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici che hanno condotto il processo. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi giuridici, essa è insindacabile.
In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e critici. Non è sufficiente ripetere pedissequamente le stesse argomentazioni già respinte in appello. Il ricorso per cassazione deve evidenziare un preciso errore di diritto commesso dal giudice precedente, non limitarsi a esprimere un generico dissenso.
Infine, il principio della devoluzione impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello. Il processo è strutturato per gradi e ogni questione deve essere affrontata nella sede competente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale. Il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, limitato al controllo della corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi o che mirano a una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La redazione di un ricorso efficace richiede quindi una rigorosa analisi giuridica, finalizzata a individuare vizi di legittimità e non semplici divergenze sulla ricostruzione fattuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, miravano a una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, erano una ripetizione di argomenti già respinti in appello, oppure sollevavano questioni non dedotte nel precedente grado di giudizio.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e senza vizi giuridici. Un tentativo di ottenere una rilettura delle prove è considerato inammissibile.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione?
Se un motivo di ricorso non è stato precedentemente sottoposto alla Corte d’Appello, non può essere validamente presentato per la prima volta in Cassazione. Questo tipo di motivo viene dichiarato inammissibile perché viola il principio secondo cui ogni questione deve essere discussa nel grado di giudizio competente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all’intervenuta prescrizione per ave appello erroneamente computato il rinvio dell’udienza dal 6/11/2020 al 11/12/2020 per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato, posto che da del 6 novembre 2020 non risulta la dedotta assenza dei testi;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivaz base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 c consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una in ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottat merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, dove merito ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della condo sulla base di un coerente e sufficiente quadro probatorio);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura d fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motiva base della condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, lamentand del nesso di causalità tra la condotta ed il danno medesimo, non è consentito per su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 7 de impugnata dove la Corte d’appello ha correttamente motivato relativamente alla su del danno cagionato alla parte civile individuandolo, specificatamente, nei costi so compagnia assicurativa per istruire il sinistro causato dalla condotta fraudolenta d dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto o assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto che il motivo relativo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizi pena al pagamento della provvisionale è inammissibile, perché non dedotto in essendosi limitato il ricorrente in quella sede solo ad esporre che la sospensione della pena era stata subordinata al pagamento della provvisionale (cfr. pag. 5 d appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024
COGNOME
NOME COGNOME