Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite dei suoi avvocati, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali aggravate
Considerato che il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perc fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offes manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazi della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da ido motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/201 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda in particolare pag. 4 della sent impugnata);
Considerato che il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO. che eccepisce l’estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato in quanto il termi prescrizionale non è ancora decorso; infatti:
-il reato di lesioni personali è stato commesso in data 17/01/2024;
-operato l’aumento di 2/3 ex art. 99, comma 4, cod. pen. e di 1/3 ex art. 63, comma 4, cod. pen. il termine ordinario di prescrizione è di 6 anni e 8 mesi;
eseguito l’aumento di 2/3 ex art. 161 cod. pen. il termine massimo di prescrizione è di 11 anni 1 mese e 10 giorni
-tenuto conto dei 64 gg di sospensione ex art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il termine di prescrizione decorrerà in data 2 maggio 2025;
Rilevato che il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.
pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la dogl inoltre fa riferimento al reato di cui al capo A) per il quale l’imputato è stato assolto p fatto non sussiste;
Considerato che il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che denuncia violazione di legge in ordine all’applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legit perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’ad. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata – v. pag. 2- ch l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto);
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.