Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia difensiva precisa e tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è fondamentale articolare motivi di ricorso specifici, pertinenti e, soprattutto, non meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da errori strategici, come la riproposizione di censure generiche o l’introduzione di questioni mai sollevate in appello.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per una serie di reati, tra cui evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, e falsità materiale aggravata. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
La difesa ha tentato di scardinare la sentenza di condanna su due fronti, entrambi però destinati a scontrarsi con i rigidi paletti di ammissibilità del giudizio di legittimità, che hanno portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Stesse Argomentazioni
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava una presunta erronea applicazione della legge penale, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta la sua non punibilità ai sensi dell’art. 49 c.p. (reato impossibile). La Corte di Cassazione, tuttavia, ha prontamente liquidato questa doglianza come inammissibile. La ragione è semplice e istruttiva: le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse difese.
Secondo Motivo: La Proposizione di una Questione Nuova
Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata esclusione dell’aggravante della recidiva reiterata. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insormontabile. La questione, infatti, non era mai stata sollevata come specifico motivo di appello. Nell’atto di appello, la difesa si era limitata a chiedere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti (ex art. 69 c.p.), senza mai contestare l’esistenza o l’applicazione della recidiva. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte nei motivi di appello. Sollevare una censura per la prima volta in sede di legittimità la rende, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Innanzitutto, viene ribadito il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere un contenitore generico di lamentele, ma deve confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza che si contesta. Ripetere argomenti già disattesi, senza spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, rende il motivo solo apparentemente specifico e quindi inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha riaffermato il principio devolutivo temperato che governa l’appello e il ricorso. Le questioni non sollevate nel grado precedente non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Questo serve a garantire un corretto svolgimento processuale e a evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito. Di fronte a una questione nuova, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica processuale nella redazione degli atti di impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo ha reso definitiva la condanna per l’imputato, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia evidenzia come il successo di un ricorso non dipenda solo dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito, ma anche e soprattutto dal rispetto rigoroso delle regole procedurali che governano i diversi gradi di giudizio.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché costituiva una semplice e letterale ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il vizio del secondo motivo di ricorso relativo alla recidiva?
Il vizio consisteva nel fatto che la questione della mancata esclusione dell’aggravante della recidiva non era mai stata sollevata come specifico motivo nell’atto di appello. L’introduzione di una questione nuova in sede di Cassazione è vietata dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORGONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, dei delitti pluriaggravati possesso e di fabbricazione di documenti di identificazione falsi e del delitto pluriaggravato di falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermata responsabilità, lamentando, in particolare, la mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 49 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art 99 co. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (nell’atto di appello, infatti, l’imputato aveva solo chiesto il giudizio di prevalenza tra circostanze divers ex art. 69 cod. pen.), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.