Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi d’appello formulati in modo generico o che tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questi principi, respingendo le doglianze di due imputati e confermando la loro condanna.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Insoddisfatti della decisione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Le loro censure riguardavano vari aspetti della sentenza di secondo grado: contestavano il giudizio sulla loro responsabilità, chiedevano una riqualificazione del reato in termini di tentativo, lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e criticavano la dosimetria della pena applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione puramente procedurale dei motivi presentati, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi presentati non potevano essere accolti, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali del processo di legittimità.
Genericità e Mancanza di Confronto
Il primo grande ostacolo che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile è stata la genericità dei motivi. Secondo la Corte, le argomentazioni dei ricorrenti erano formulate in modo astratto e non si confrontavano in maniera puntuale e specifica con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, i ricorsi si limitavano a riproporre le proprie tesi difensive in modo generale. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità, dove è richiesto un dialogo critico con la decisione impugnata.
Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il secondo punto cruciale è che i ricorsi, nella loro sostanza, miravano a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito di non essere un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove (come testimonianze o documenti). Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non stabilire come si sono svolti i fatti. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove equivale a presentare un motivo non consentito, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità. Inoltre, la Corte ha rilevato che uno dei motivi non era stato nemmeno presentato nel precedente grado di giudizio, rendendolo inaccoglibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare e argomentare vizi specifici di legittimità. Un ricorso basato su critiche generiche o sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna subita.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, del tutto generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e, dall’altro, tendevano a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove e dei fatti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a contestazioni astratte o a riproporre tesi difensive già esaminate, senza individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati o illogici.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
R.G. n. 29106/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P. ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il capo a), per la riqualificazione in termini di tentativo del fatto contestato al capo b), al mancato riconoscim delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, del tutto generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall’altra, perché tendono a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti;
ritenuto peraltro il secondo motivo nemmeno specificamente dedotto in appello;
ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.