Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. La vicenda evidenzia un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Vediamo nel dettaglio perché i giudici hanno ritenuto l’appello non meritevole di essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione si basavano su tre punti principali:
1. L’erronea esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p.
3. Il diniego delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse inadeguata su tutti questi aspetti, chiedendo di fatto un nuovo esame delle circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su ragioni puramente procedurali, senza entrare nel cuore delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Sentenza e il tema del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i limiti del giudizio di legittimità.
Genericità dei Motivi e Mancato Confronto con la Sentenza
Il primo e più grave difetto riscontrato è stata la genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che l’impugnazione si presentava come una ‘inammissibile rielaborazione del merito’, ovvero un tentativo di far rivalutare i fatti. La difesa si è limitata a ‘ribadire pedissequamente’ gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza però confrontarsi con le specifiche ragioni addotte dalla Corte d’Appello. Ad esempio, riguardo allo stato di necessità, la sentenza impugnata aveva evidenziato una totale assenza di prove sia sulla condizione di pericolo che sulla sua inevitabilità. Il ricorso, invece, non ha speso ‘una parola’ per contestare questa precisa carenza probatoria, rendendo il motivo astratto e inefficace. Inoltre, non è stato specificato quale dei vizi motivazionali previsti dall’art. 606 c.p.p. (come la manifesta illogicità) si intendesse denunciare, in violazione di quanto stabilito anche dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ‘Filardo’.
Utilizzo di Parametri di Giudizio Errati
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la ricorrente ha utilizzato parametri di giudizio ‘sconosciuti’ o ‘non sussistenti’ per il giudizio di cassazione, come la generica ‘inadeguatezza motivazionale’ o il ‘immotivato diniego’. Questi concetti non corrispondono ai vizi tassativamente previsti dalla legge. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione discrezionale, preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno chiarito che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era immune da vizi di manifesta illogicità, vizio che peraltro la difesa non aveva nemmeno formalmente dedotto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso in Cassazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a esprimere dissenso rispetto alla decisione, ma deve individuare e argomentare in modo specifico e puntuale i vizi di legittimità della sentenza impugnata. È essenziale dialogare criticamente con la motivazione del giudice precedente, smontandone il ragionamento logico-giuridico, e non semplicemente riproporre le proprie tesi. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, un ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’imputato e la cristallizzazione della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, se rappresenta una semplice rielaborazione dei fatti già giudicati, o se non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, mancando di indicare i precisi vizi di legge o di logica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga e non specifica il punto esatto della motivazione della sentenza che si ritiene errato. Si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte nei gradi precedenti, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico del giudice d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39856 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME) e come tali inammissibili;
considerato in aggiunta che i motivi presentano gli ulteriori motivi di inammissibilità:
il primo deduce “inadeguatezza” motivazionale in relazione all’esclusione dello stato di necessità ribadendo pedissequamente gli argomenti già adottati nel grado precedente senza tuttavia confrontarsi con la sentenza che denuncia l’assenza di prova tanto della condizione di necessità che della inevitabilità, su cui non viene spesa una parola nel ricorso;
anche il secondo ed il terzo motivo, che fanno riferimento a parametri di giudizio sconosciuti e quindi neon ammessi nel giudizio di cassazione (‘inadeguatezza GLYPH motivazionale’; ‘falsa applicazione’) GLYPH o GLYPH non GLYPH sussistenti (‘immotivato diniego’) pretendono un terzo giudizio su aspetti (la clausola di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.; le attenuanti generiche) sulle quali la sentenza si è pronunciata con motivazione che, seppur sintetica, non è in questa sede criticabile, siccome immune da vizi di manifesta illogicità, nemmeno dedotti dalla ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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