Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 02/04/2024, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone in data 18/03/2024, con la quale veniva applicata allo stesso la misura degli arresti domiciliari per l’imputazione provvisoria allo stesso ascritta a titolo di estorsione in concorso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi degli art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge in relazione all’art. 321 e 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delictí, ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla applicazione della misura cautelare reale, tenuto conto delle incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa, intrinsecamente discordanti e sconfessate dalla documentazione prodotta.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., manca qualsiasi effettiva considerazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento probatorio richiamato dal Gip di Caltagirone.
2.3. GLYPH Violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., manca qualsiasi effettiva valutazione in ordine alla concreta possibilità che il ricorrente ponga in essere una condotta della stessa specie, non emergono le circostanze dalle quali si dovrebbe desumere che COGNOME NOME possa reiterare delitti della stessa specie, non apparendo a tal fine sufficiente la presenza di precedenti penali.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva quanto alla ricorrenza sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per estorsione, conclusioni chiare derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla chiara volontà di imporsi in modo evidentemente minaccioso nei confronti della persona offesa, in assenza di qualsiasi valida allegazione alternativa che abbia effettiva consistenza, contrariamente a quanto di fatto sostenuto dalla difesa (Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia Rv. 278998-01).
La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata, del tutto generica, della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine (Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, COGNOME, Rv. 258870-01, Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, M., Rv. 24788301).
Gli ulteriori motivi di ricorso quanto alle esigenze cautelarí si caratterizzano per la loro assoluta genericità. In tal senso quanto al secondo motivo di ricorso, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, occorre osservare come le esigenze cautelari non siano basate sul parametro erroneamente invocato dalla difesa. Anche il terzo motivo di ricorso si caratterizza per la sua assoluta aspecificità e genericità. Il Tribunale ha specificamente motivato in ordine al pericolo di recidiva in considerazione delle caratteristiche della azione e condotta imputata, con piena considerazione della inadeguatezza di misure alternative rispetto a quella applicata. Deve essere in conclusione ribadito che il requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,
COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 Luglio 2024.