Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico che ribadisce i rigorosi paletti procedurali per l’impugnazione delle misure di prevenzione. La decisione evidenzia come un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o non consentiti, non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla decisione della Corte di Appello di Napoli di confermare una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un individuo. Questa misura viene applicata a soggetti considerati socialmente pericolosi, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati. Non accettando tale provvedimento, l’interessato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenerne l’annullamento.
La Decisione della Corte: i motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali che mettono in luce gli errori commessi dal ricorrente nella formulazione dell’appello. La Corte non è entrata nel merito della pericolosità sociale del soggetto, ma si è fermata a un’analisi preliminare dei motivi presentati, giudicandoli non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
Le ragioni della declaratoria di inammissibilità sono state esplicitate chiaramente dalla Corte e offrono importanti spunti di riflessione per chi opera nel diritto.
L’errata contestazione di un vizio di motivazione
Il primo punto cruciale riguarda la natura dei motivi di ricorso. Il ricorrente ha lamentato un’erronea applicazione della legge, ma in realtà la sua critica si traduceva in una contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione operata dai giudici di merito. In pratica, ha tentato di far valere un “vizio di motivazione”, ossia un presunto difetto nel ragionamento della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che, nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, questo tipo di censura non è consentito. Il giudizio di legittimità, in questi casi, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
La genericità delle argomentazioni
Il secondo elemento che ha portato alla bocciatura del ricorso è stata la sua genericità. Le argomentazioni volte a contestare la qualifica di persona socialmente pericolosa e l’attualità di tale pericolosità sono state ritenute assertive e prive di un reale fondamento critico specifico contro la decisione impugnata. Ad esempio, il semplice richiamo a una riduzione di pena ottenuta in un altro procedimento penale non è stato considerato sufficiente a smontare il complesso quadro indiziario su cui si basava la misura di prevenzione. Un ricorso, per essere efficace, deve contenere critiche precise, puntuali e giuridicamente pertinenti, non affermazioni generiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una sede per rivalutare i fatti, ma per controllare la corretta applicazione del diritto. La presentazione di un ricorso inammissibile per motivi non consentiti o generici non solo è inutile, ma espone il ricorrente a conseguenze concrete, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: l’impugnazione di un provvedimento giudiziario richiede un approccio tecnico e rigoroso, incentrato sui vizi di legittimità previsti dalla legge, pena l’immediata chiusura del processo con un esito sfavorevole e oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, perché ha sollevato un vizio di motivazione, che non è un motivo di ricorso consentito nel procedimento specifico delle misure di prevenzione; in secondo luogo, perché le argomentazioni presentate erano del tutto generiche e non criticavano specificamente la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla pericolosità sociale di una persona?
Sulla base di questa ordinanza, non è possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti o il merito della valutazione sulla pericolosità sociale. Il ricorso deve limitarsi a denunciare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge, senza tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o del ragionamento del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appell di Napoli ha confermato la prima decisione che gli aveva applicato la misura di prevenzione dell sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che ess ha denunciato un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01); e, comunque, si è affidato ad assedi del tutto generici sia nella parte in cui ha inteso censurare la qualificazione del ricorrente come perso socialmente pericolosa (anche allorché ha richiamato assertivamente la riduzione della pena a lui irrogata, e gli elementi su cui essa si fonderebbe, nel procedimento penale richiamato dalla Cort di merito nel decreto impugnato) sia nella parte in cui ha inteso censurare l’attribuzione allo st ricorrente di una pericolosità attuale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 13/03/2024.