Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nell’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle accuse, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole processuali. Un chiaro esempio è la dichiarazione di un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti preziosi su questo tema, analizzando un caso di atti persecutori e delineando i confini entro cui un ricorso può essere considerato valido.
I Fatti del Caso: La Condanna per Atti Persecutori
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di atti persecutori, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente vizi nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha tentato di scardinare la sentenza d’appello muovendo diverse critiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato la debolezza strutturale di tali censure. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano formulate in modo generico e, in gran parte, si riferivano a punti della sentenza di primo grado che non erano stati specificamente contestati con l’atto d’appello (il cosiddetto gravame di merito). Questo aspetto è cruciale: il giudizio d’appello si concentra solo sui punti della sentenza precedente che vengono criticati; tutto il resto si considera accettato.
Il Principio del Ricorso Inammissibile: Perché è stato Respinto
La decisione della Cassazione si basa su principi procedurali solidi. Vediamo i punti chiave che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Genericità delle Censure
Il ricorrente non ha attaccato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della Corte d’Appello. Ad esempio, riguardo alla credibilità della persona offesa, la Corte territoriale aveva già risposto alle obiezioni difensive, spiegando come il suo racconto fosse stato confermato dalle dichiarazioni dei familiari. Il ricorso in Cassazione non ha spiegato perché questa motivazione fosse errata o insufficiente, limitandosi a riproporre dubbi generici.
Credibilità della Vittima e Limiti dell’Appello
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: le prove testimoniali a conferma del racconto della vittima non devono necessariamente provare ogni singolo dettaglio del fatto, ma servono a rafforzare la sua credibilità soggettiva. Inoltre, siccome nell’atto d’appello non era stata sollevata alcuna contestazione specifica sull’attendibilità dei familiari, il giudice di secondo grado non era tenuto a motivare su quel punto. Di conseguenza, non se ne poteva lamentare in Cassazione.
Vizi di Motivazione e Questioni di Diritto
Un altro aspetto decisivo riguarda il tentativo di mascherare una questione di diritto come un vizio di motivazione. L’imputato ha criticato la qualificazione giuridica del reato, ma la Cassazione ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, i vizi di motivazione (previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.) non possono essere usati per contestare questioni puramente giuridiche, per le quali esistono specifici motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che le censure presentate erano inammissibili per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, la loro genericità non permetteva un confronto critico con la sentenza impugnata. In secondo luogo, molte delle questioni sollevate non rientravano nell’oggetto del giudizio d’appello per mancata devoluzione. Infine, il tentativo di contestare la qualificazione giuridica del fatto attraverso lo strumento del vizio di motivazione è stato ritenuto proceduralmente scorretto. La Corte ha concluso che l’apparato argomentativo della sentenza d’appello era solido e non scalfito dalle critiche del ricorrente, che di fatto miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della precisione e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta la perdita dell’opportunità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore. Per evitare tale esito, è indispensabile che i motivi di appello e di ricorso attacchino in modo mirato le specifiche argomentazioni della sentenza che si contesta, rispettando i limiti imposti dal codice di procedura e dalla funzione di ciascun grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base della decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, riguardano punti non contestati nel precedente grado di appello, oppure utilizzano in modo improprio gli strumenti processuali, come contestare una questione di diritto qualificandola come vizio di motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la credibilità della persona offesa già valutata dalla Corte d’Appello?
No, se la Corte d’Appello ha già fornito una motivazione logica e sufficiente sulla credibilità della vittima, basandosi anche su elementi di riscontro come le testimonianze di terzi, e il ricorso si limita a sollevare dubbi generici senza individuare specifiche illogicità nella motivazione.
Si possono denunciare vizi di motivazione per questioni di diritto, come la qualificazione giuridica di un reato?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che i vizi di motivazione non sono lo strumento corretto per contestare questioni di puro diritto, come l’inquadramento giuridico di un fatto, per le quali sono previsti altri e specifici motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 13/10/1953
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di atti persecutori.
Letta la memoria depositata dalla parte civile e quella depositata dal difensore dell’imputato.
Rilevato che il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabil Ritenuto che si tratta invero di censure inammissibili, in quanto generiche e in larga parte rela a punti della decisione di primo grado che non erano stati oggetto di devoluzione con il gravame di merito. Con riguardo alla credibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha sufficientemente risposto alle sollecitazioni difensive evidenziando come il suo racconto abbi trovato conferma nelle dichiarazioni dei suoi congiunti, fermo restando che le positive conferm eventualmente ritenute opportune non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della persona offesa, posto che la loro funzione è per l’appunto quella di asseverare soltanto la sua credibi soggettiva. Né il ricorso evidenzia le ragioni per cui le doglianze sul punto avanzate con gravame di merito eventualmente ignorate non sarebbero state implicitamente disattese e comunque sarebbero idonee a disarticolare l’apparato argomentativo della sentenza. Sull’attendibilità dei familiari della persona offesa, invece, con i motivi d’appello non era sollevato alcun specifico rilievo, talché legittimamente il giudice dell’appello ha omesso motivare su tale aspetto. Analoghe considerazioni possono essere fatte in riferimento all’evento del reato, profilo non attinto dai motivi d’appello e sul quale dunque la sentenza sufficientemente motivato, peraltro evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni della ritenuta sussistenza dell’alterazione delle abitudini di vita della vittima richiamando senso il contenuto del compendio dichiarativo acquisito. Irrilevante è poi l’eventuale difett motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto (peraltro correttamente individuata dai giu del merito), posto che i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p. sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027) e ciò a tacere del fatto che il motivo d’appello sul punto e generico e meramente assertivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rt – fusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione d spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.