Ricorso Inammissibile: Quando le Difese sono Troppo Generiche
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale presentare argomenti solidi, specifici e proceduralmente corretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di impugnazione generici, ripetitivi o sollevati per la prima volta in sede di legittimità. Questo caso offre spunti preziosi per comprendere i limiti del diritto di impugnazione e l’importanza di una strategia difensiva ben articolata sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sua condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), confermata dalla Corte d’Appello. La sua difesa si basava su diversi punti, tra cui la presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato di resistenza, giustificata da una condizione di “angoscia e disperazione”, e la contestazione della responsabilità per le lesioni, mettendo in dubbio l’attendibilità delle testimonianze.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato e respinto ogni singolo motivo del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla loro formulazione e tempestività, evidenziando diverse carenze tecniche.
Genericità e Mancanza di Specificità
I primi motivi, relativi alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di resistenza, sono stati giudicati generici. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato perché lo stato di angoscia non fosse sufficiente a escludere la colpevolezza. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre una tesi difensiva senza smontare il ragionamento del giudice precedente.
Ripetitività delle Censure
Analogamente, il motivo concernente il reato di lesioni personali è stato considerato una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nel merito. La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sulle dichiarazioni della vittima e di un testimone oculare, ritenendole attendibili. Riproporre la stessa contestazione in Cassazione senza nuovi e decisivi elementi si traduce in una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di legittimità.
Inammissibilità per Tardività della Censura
Un punto cruciale riguarda la contestazione di un’aggravante (ex art. 61 n. 1 c.p.). La Cassazione ha rilevato che questo specifico motivo non era stato sollevato nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Questa preclusione processuale ha reso il motivo automaticamente inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati del nostro ordinamento processuale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Pertanto, le censure devono essere specifiche, pertinenti e devono indicare con precisione il vizio di legge o di motivazione. Le argomentazioni generiche, che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o quelle che ripropongono questioni di fatto già vagliate, non possono trovare ingresso. La Corte ha ribadito che la funzione del ricorso per cassazione non è quella di ottenere una nuova valutazione delle prove, ma di correggere eventuali errori di diritto commessi dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità è, quindi, la sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta questi canoni fondamentali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per cassazione, richiede il massimo rigore tecnico. È essenziale che i motivi siano nuovi (non meramente ripetitivi), specifici (non generici) e tempestivi (proposti nel giusto grado di giudizio). In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che il merito delle proprie ragioni venga neanche esaminato. La difesa deve essere costruita strategicamente fin dal primo grado, prevedendo quali questioni giuridiche potranno essere portate, se necessario, all’attenzione della Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, cioè non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, se sono meramente ripetitivi di questioni già respinte o se sollevano per la prima volta censure che dovevano essere presentate in appello.
Uno stato di ‘angoscia e disperazione’ può escludere la colpevolezza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che tale condizione psicologica, nel caso specifico, non fosse un fattore idoneo ad escludere la consapevolezza e volontà della condotta criminosa.
Cosa succede se un argomento difensivo non viene presentato in appello ma solo in Cassazione?
L’argomento viene considerato inammissibile, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Salvo casi eccezionali rilevabili d’ufficio, ogni questione deve essere sollevata nel grado di giudizio competente, altrimenti si perde il diritto di farla valere successivamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16075/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 11 settembre 2025;
Ritenuto che le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen., ribadite con la citata memoria, prospettano deduzioni generiche oltre che prive di specificità in quanto non si confrontano con í corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale là dove si da atto di come la condizione di angoscia e disperazione addotta dal ricorrente non possa ritenersi un fattore idoneo ad escludere la sua colpevolezza (v. p. 9 della sentenza impugnata);
Rilevato che, altresì, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 582 cod. pen., risulta, oltre che generica, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che le dichiarazioni della vittima e /C13 quelle del teste oculare hanno consentito di ritenere accertata la responsabilità del ricorrente (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata);
Ritenuto, che il quarto motivo del ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello che fa riferimento soltanto all’assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
Rilevato, infine, che l’ultimo motivo del ricorso, attinente alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta, oltre generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 10 della sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025