Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché i Motivi Generici Vengono Respinti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello è fondato su argomentazioni vaghe e astratte, il suo destino è segnato. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti.
I Fatti del Caso
Due imputati si sono rivolti alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. I loro ricorsi si basavano su diverse censure. Il primo ricorrente contestava la valutazione sulla gravità del danno, che aveva impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Inoltre, lamentava la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Il secondo ricorrente, con un motivo più conciso, deduceva un’omessa motivazione su specifiche argomentazioni difensive.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni della Corte è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Principio della Specificità dei Motivi
Per il primo ricorrente, la Corte ha definito i suoi motivi come “insuperabilmente generici” e “aspecifici”. Le sue argomentazioni sono state considerate riflessioni astratte che non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva giustificato le sue decisioni sulla base della “non occasionalità delle condotte” e della “gravità della condotta”, oltre che dei precedenti a carico dell’imputato. Il ricorso, invece di contestare punto per punto questo ragionamento, si è limitato a replicare argomenti già ritenuti generici in secondo grado, senza addurre nuovi elementi concreti.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la sua censura è stata respinta perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove (come farebbe un giudice di merito), ma di controllare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, la richiesta di una valutazione alternativa delle prove è stata ritenuta inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario articolare censure precise, specifiche e pertinenti, che identifichino un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del dialogo tra l’imputato e la Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano generici, astratti e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga e non individua un errore specifico nella decisione impugnata. Si limita a riproporre argomenti già discussi o a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 922 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/01/1985
NOME nato a NAPOLI il 04/12/1980
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di NOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso di COGNOME con il quale si contesta la valutazione della gravità del danno posta a fondamento della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è insuperabilmente generico, omettendo di confrontarsi appieno con la corretta motivazione che richiama la non occasionalità delle condotte, dati i plurimi illeciti della medesima indole;
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso di COGNOME con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono parimenti aspecifici, muovendo riflessioni del tutto astratte e così replicando l’assoluta genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale (cfr. p. 10, ove si sottolinea la gravità della condotta precedenti e la mancata deduzione di elementi positivamente valutabili pro reo);
considerato che l’unico, stringato motivo di ricorso di NOMECOGNOME con il quale si deduce l’omessa motivazione in merito a specifiche deduzioni difensive, non è consentito, laddove sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio alternativa a quella dei giudici di merito, congruamente motivata (cfr. p. 8-9, in tema di accertata contraffazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consi41e estensore
Il COGNOME GLYPH te