Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso di COGNOME, con il quale si contesta la valutazione della gravità del danno posta a fondamento della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è insuperabilmente generico, omettendo di confrontarsi appieno con la corretta motivazione che richiama la non occasionalità delle condotte, dati i plurimi illeciti della medesima indole;
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso di COGNOME, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono parimenti aspecifici, muovendo riflessioni del tutto astratte e così replicando l’assoluta genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale (cfr. p. 10, ove si sottolinea la gravità della condotta precedenti e la mancata deduzione di elementi positivamente valutabili pro reo);
considerato che l’unico, stringato motivo di ricorso di COGNOME, con il quale si deduce l’omessa motivazione in merito a specifiche deduzioni difensive, non è consentito, laddove sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio alternativa a quella dei giudici di merito, congruamente motivata (cfr. p. 8-9, in tema di accertata contraffazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consi41e estensore
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