Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Biancavilla il 25/03/1986
avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 17 giugno 2024, ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda pronunciata dal Tribunale di Catania in data 3 febbraio 2023 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senza giustificato motivo alcuni coltell fuori dalla propria abitazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 159 cod. pen. quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza dello stesso.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.
In data 19 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 159 cod. pen. quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza dello stesso.
Le doglianze sono esposte in termini generici e manifestamente infondate.
2.1. Le censure relative al decorso del termine di prescrizione, esclusa l’indicazione dei principi generali, non contengono alcun riferimento al caso concreto e non consentono di verificare se e in che modo il giudice di appello avrebbe omesso di conformarsi a quanto previsto dall’art. 159 cod. proc. pen.
Nell’atto, infatti, non è evidenziato quale era l’impedimento per il quale è stato richiesto il rinvio, quali erano le ragioni e i motivi posti a fondamento dell’istanza, quant sono stati i giorni di sospensione computati dal giudice e, soprattutto, quale sarebbe stata la data di prescrizione del reato.
Le critiche relative al vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, anche queste formulate in termini astratti, sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale, con lo specifico riferimento al reperimento delle armi e al fatto che nell’immediato il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione, ha reso una motivazione adeguata e coerente agli elementi emersi / per cui una seconda e alternativa valutazione sul punto non è consentita in questa sede in quanto il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, NOME COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alle doglianze oggetto del secondo motivo nel quale la difesa deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.
Anche in questo caso, infatti, il giudice di secondo grado, condividendo la decisione di primo grado sul punto e dando atto che la recidiva, seppure contestata, non è stata in concreto applicata, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito per cui le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, risultano meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2024
Il Consigli GLYPH
Il Presidente