Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Infondati
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata inammissibile quando i motivi addotti sono privi di fondamento e non adeguatamente provati. Il caso in esame, definito con ordinanza, riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Analizziamo i dettagli della vicenda per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: L’Appello Davanti alla Corte di Cassazione
L’imputato, dopo la condanna in secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi principalmente su due motivi. In primo luogo, lamentava il mancato svolgimento dell’udienza con trattazione orale, sostenendo di averne fatto richiesta. In secondo luogo, censurava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione insufficiente.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi.
Il Primo Motivo: La Richiesta di Trattazione Orale
I giudici hanno definito il primo motivo come ‘manifestamente infondato e generico’. L’analisi del carteggio processuale non ha rivelato alcuna istanza di trattazione orale presentata dall’imputato. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha allegato al proprio ricorso alcuna prova a sostegno della sua affermazione. A chiudere definitivamente la questione, il verbale dell’udienza della Corte d’Appello attestava esplicitamente l’assenza di una tempestiva richiesta in tal senso. Di fronte a questa evidenza documentale, la doglianza è stata respinta.
Il Secondo Motivo: Le Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti generiche. Tale diniego era stato giustificato sulla base del profilo criminale e personologico del ricorrente, gravato da ‘innumerevoli precedenti penali’. I giudici hanno sottolineato l’assenza totale di elementi favorevoli che potessero essere valorizzati per una riduzione della pena, rendendo la decisione di merito immune da censure.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la dichiarazione di inammissibilità sulla base della palese inconsistenza dei motivi proposti. Il primo motivo era smentito dalle risultanze processuali, mentre il secondo si scontrava con una motivazione logica e adeguata della Corte d’Appello, basata su elementi oggettivi come i precedenti penali dell’imputato. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve presentare critiche specifiche e fondate contro il provvedimento impugnato, non mere affermazioni generiche o non provate.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Fondato
La vicenda si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede serietà e rigore nella formulazione dei motivi. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone, evidenziando l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
Cosa succede se un ricorrente afferma di aver chiesto un’udienza orale ma non ne fornisce prova?
La Corte considera la doglianza manifestamente infondata e generica. Se i documenti processuali, come il verbale d’udienza, confermano l’assenza di tale richiesta, il motivo di ricorso viene respinto senza esame nel merito.
Per quale motivo un giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la valutazione del profilo criminale e della personalità dell’imputato è negativa. La presenza di numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare giustificano pienamente tale decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 27/08/1973
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’omesso svolgimento dell’udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta è manifestamente infondata e generica visto che nessuna istanza si rinviene nel carteggio processuale, né il ricorrente allega alcunc al riguardo con il ricorso; che, invero, nel verbale di udienza del 4 giugno 2024 la Corte di app dà atto dell’assenza di tempestiva istanza di trattazione orale delle parti, evenienza in al modo smentita;
rilevato che manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dal profilo crimina e personologico del ricorrente, gravato da innumerevoli precedenti penali, in uno con l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.