Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Omicidio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine a una lunga vicenda giudiziaria, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna per un grave fatto di sangue risalente al 1988. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni e sulla valutazione delle circostanze del reato da parte dei giudici.
I Fatti Processuali: Dall’Omicidio alla Condanna Definitiva
La vicenda trae origine da un omicidio volontario pluriaggravato commesso nel 1988. Gli imputati, dopo anni, erano stati condannati in primo grado con rito abbreviato a dieci anni di reclusione ciascuno. La pena era il risultato di un complesso bilanciamento: pur partendo da una base edittale molto severa (ergastolo), i giudici avevano escluso la recidiva e concesso l’importante attenuante speciale della dissociazione attuosa. La Corte d’Assise d’Appello aveva successivamente confermato integralmente la decisione di primo grado.
Nonostante la pena relativamente contenuta rispetto alla gravità del reato, uno degli imputati ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Suprema Corte
Il ricorrente lamentava principalmente quattro aspetti della sentenza d’appello:
1. La mancata concessione dell’attenuante speciale della dissociazione nella sua massima estensione.
2. La mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203/91 (l’aggravante del metodo mafioso), che non era prevista all’epoca del reato.
3. La conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
4. Il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e tecniche. In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come generici e manifestamente infondati. Le corti di merito, infatti, avevano già fornito una motivazione congrua e logica sia sulla quantificazione della pena – peraltro inferiore al medio edittale – sia sul diniego delle attenuanti generiche.
Il punto più interessante della motivazione riguarda l’aggravante mafiosa. La Corte ha spiegato che la questione era priva di interesse attuale e concreto per il ricorrente. Sebbene l’aggravante non esistesse al momento del delitto, la sua contestazione non aveva inciso in alcun modo sulla pena finale. La pena di partenza era l’ergastolo, giustificata da altre aggravanti come la premeditazione e i futili motivi. La pena finale di dieci anni era il risultato delle riduzioni dovute all’attenuante speciale e al rito abbreviato. L’eventuale esclusione dell’aggravante mafiosa non avrebbe prodotto alcun effetto migliorativo per l’imputato. Di conseguenza, il motivo di ricorso su questo punto era del tutto sterile.
Le Conclusioni: La Conferma della Pena e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e basato su vizi concreti che, se accolti, potrebbero modificare l’esito del giudizio. Motivi generici, ripetitivi di argomenti già respinti o privi di un reale interesse giuridico portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche per il ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la necessità di un uso ponderato e responsabile degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi presentati. I giudici di merito avevano già motivato in modo adeguato e logico le loro decisioni sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
Perché la Corte non ha considerato la richiesta di escludere l’aggravante mafiosa?
La Corte ha ritenuto questo specifico motivo privo di interesse attuale e concreto, poiché l’aggravante contestata non aveva avuto alcun impatto sulla determinazione della pena finale. La condanna a dieci anni derivava dalla riduzione di una pena base dell’ergastolo (giustificata da altre aggravanti) per effetto di un’attenuante speciale e del rito scelto.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOMENOME COGNOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 06/10/1963
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa in data 2 aprile 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati, con rito abbreviato, previa esclusione della recidiva, concessa a entrambi l’attenuante speciale della dissociazione attuosa, alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in danno di NOME COGNOME a Grazzanise il 20 settembre 1988;
VISTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME per il tramite del difensore, con il quale, in quattro motivi, il ricorrente si duole della mancata concessione dell’attenuante speciale nella sua massima ampiezza, della mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91 (non prevista all’epoca del reato) e della conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonché, infine, del diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche;
RITENUTO
che l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, peraltro inferiore al medio edittale (pagg. 7-9), e del diniego delle attenuanti generiche (pagg. 9-10), mentre l’eccepita esclusione dell’aggravante mafiosa (non formulata in appello) è sfornita d’interesse attuale e concreto, in quanto detta aggravante – in ogni caso contestabile in punto di fatto ancorché non prevista dal legislatore al momento dell’omicidio de quo non ha inciso in alcun modo sulla determinazione della pena finale dell’ergastolo (ridotta per effetto dell’attenuante speciale di cui sopra e per il rito a dieci anni di reclusione) giustificata dalla ravvisabilità della premeditazione e dei motivi futili;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024